Art. 4 
 
 
                      Registrazione dei crediti 
              e dei partecipanti agli eventi formativi 
 
  1. I  soggetti  pubblici  o  privati  e  le  societa'  scientifiche
(provider), per procedere alla registrazione  dei  crediti  formativi
erogati nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata  al
sistema  di  Educazione  Continua  in  Medicina   della   Commissione
nazionale per la formazione continua e presso il  Consorzio  Gestione
Anagrafica delle Professioni Sanitarie Co.Ge.A.P.S., sono  tenuti  al
versamento  del  contributo  alle  spese  all'entrata  del   bilancio
dell'Age.Na.S. per ogni attivita' formativa a distanza sulla base del
numero dei crediti formativi e del numero dei partecipanti che  hanno
superato la prova di apprendimento, secondo i criteri di cui all'art.
1, comma 1, lettera b) e commi 2  e  3,  nonche'  secondo  i  criteri
stabiliti all'art. 2 del presente decreto. 
  2. I  soggetti  pubblici  o  privati  e  le  societa'  scientifiche
(provider), per procedere alla registrazione  dei  crediti  formativi
erogati, nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al
sistema  di  Educazione  Continua  in  Medicina   della   Commissione
nazionale per la formazione continua e presso il  Co.Ge.A.P.S.,  sono
tenuti al  versamento  del  contributo  alle  spese  all'entrata  del
bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attivita' formativa  residenziale  e
sul campo, sulla base del numero dei  crediti  formativi,  secondo  i
criteri di cui all'art. 1, comma 1,lettere c), d), f) e commi 2 e  3,
nonche' secondo i  criteri  stabiliti  all'articolo  2  del  presente
decreto. 
  3. Per procedere alla registrazione dei crediti  formativi  erogati
nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al  sistema
di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la
formazione continua, i soggetti pubblici  o  privati  e  le  societa'
scientifiche sono, pertanto, tenuti - entro il termine di 90 giorni a
decorrere  dalla  data  di  conclusione  dell'evento   formativo   di
riferimento - ad attenersi ai seguenti criteri: 
    a) versare il contributo alle spese; 
    b) registrare i dati relativi al pagamento effettuato nel sistema
informatico  dell'Age.Na.S,  nell'area   dedicata   al   sistema   di
Educazione Continua in Medicina  della  Commissione  nazionale  della
formazione continua; 
    c) inviare, con le modalita' di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, alla  Commissione  nazionale  per  la  formazione  continua
l'elenco di tutti gli iscritti registrati ai predetti corsi anche  se
non hanno superato la prova di apprendimento o  hanno  provveduto  ad
effettuare la sola registrazione  all'evento  formativo  o  non  sono
destinatari dell'obbligo di aggiornamento continuo ai sensi dell'art.
16-bis  e  seguenti  del  decreto  legislativo  n.  502  del  1992  e
successive modificazioni; 
    d) registrare i dati  relativi  ai  partecipanti  che  non  hanno
ricevuto i crediti formativi attribuiti  all'evento  nella  relazione
annuale, di cui al richiamato  regolamento  applicativo  dei  criteri
oggettivi dell'Accordo Stato- Regioni del  5  novembre  2009,  in  un
apposito  elenco  allegato  alla  relazione  stessa,   riportando   i
riferimenti della specifica attivita' formativa. 
  Il presente decreto sara' trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 marzo 2013 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 7, foglio n. 222