Art. 4 Registrazione dei crediti e dei partecipanti agli eventi formativi 1. I soggetti pubblici o privati e le societa' scientifiche (provider), per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie Co.Ge.A.P.S., sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attivita' formativa a distanza sulla base del numero dei crediti formativi e del numero dei partecipanti che hanno superato la prova di apprendimento, secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e commi 2 e 3, nonche' secondo i criteri stabiliti all'art. 2 del presente decreto. 2. I soggetti pubblici o privati e le societa' scientifiche (provider), per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati, nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Co.Ge.A.P.S., sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attivita' formativa residenziale e sul campo, sulla base del numero dei crediti formativi, secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 1,lettere c), d), f) e commi 2 e 3, nonche' secondo i criteri stabiliti all'articolo 2 del presente decreto. 3. Per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua, i soggetti pubblici o privati e le societa' scientifiche sono, pertanto, tenuti - entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di conclusione dell'evento formativo di riferimento - ad attenersi ai seguenti criteri: a) versare il contributo alle spese; b) registrare i dati relativi al pagamento effettuato nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale della formazione continua; c) inviare, con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo, alla Commissione nazionale per la formazione continua l'elenco di tutti gli iscritti registrati ai predetti corsi anche se non hanno superato la prova di apprendimento o hanno provveduto ad effettuare la sola registrazione all'evento formativo o non sono destinatari dell'obbligo di aggiornamento continuo ai sensi dell'art. 16-bis e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni; d) registrare i dati relativi ai partecipanti che non hanno ricevuto i crediti formativi attribuiti all'evento nella relazione annuale, di cui al richiamato regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell'Accordo Stato- Regioni del 5 novembre 2009, in un apposito elenco allegato alla relazione stessa, riportando i riferimenti della specifica attivita' formativa. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 2013 Il Ministro: Balduzzi Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 222