Art. 2 Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata 1. La trasmissione del certificato dovra' avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata e firma digitale dei sottoscrittori. 2. Ai fini della predisposizione del certificato non e' piu' richiesta l'omologazione ministeriale del software, fermo restando l'esigenza di attenersi accuratamente a tutte le indicazioni e istruzioni previste nel presente decreto.