Art. 2 Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi 1. L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) 1169/2011 deve esporre apposito cartello con le informazioni riportate all'allegato 1. 2. Il cartello di cui al comma 1 e' apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce. Le informazioni riportate devono essere chiaramente leggibili ed in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. 3. Eventuali altre indicazioni presenti sul cartello devono essere riportate in caratteri di dimensioni inferiori alle informazioni di cui al comma 1.