IL COMITATO NAZIONALE per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto Vista la direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE; Visto l'art. 27 della menzionata direttiva, che disciplina l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinatamente all'adozione di misure nazionali equivalenti approvate dalla Commissione europea; Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, «Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.» (d'ora in avanti «decreto legislativo n. 30/2013"), ed in particolare l'art. 38, recante «Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti»; Vista la deliberazione n. 12/2012 di questo Comitato, recante «Modalita' per l'applicazione dell'articolo 27 della Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE», notificata alla Commissione europea in data 20 maggio 2012 a cura del Presidente pro tempore di questo Comitato; Viste le richieste di esclusione avanzate dai gestori, ai sensi dell'art. 38, comma 5 del decreto legislativo n. 30/2013; Visto l'art. 38, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 30/2013, che prescrivono rispettivamente gli obblighi e i criteri minimi per l'emanazione delle disposizioni semplificate in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra, di comunicazione dell'identita' del gestore, di comunicazione delle eventuali modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto e di comunicazione degli ampliamenti o riduzioni di capacita' produttiva ; Vista la lettera 12 dicembre 2012 della Commissione europea, prot. CLIMA/B2/HB Ares(2012) 1478624, la quale non solleva obiezioni alle Misure Nazionali Equivalenti proposte dall'Italia con la delibera 12/2012 e ne prescrive l'applicazione ai 166 impianti allegati alla lettera, con relative emissioni totali annue consentite per ciascuno di essi; Vista la Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020; Tenuto conto che la lettera della Commissione di cui sopra specifica anche che «questi numeri saranno utilizzati anche come base per regolare gli obiettivi legati alla condivisione dello sforzo, come previsto dall'art. 10 della Decisione 406/2009/CE»; Su proposta della Segreteria tecnica approvata con procedura scritta il 25 luglio 2013; Delibera: Art. 1 Esclusione di impianti dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE. 1. Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 30/2013 e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente deliberazione, a far data dal 1° gennaio 2013 gli impianti in Allegato 1, a tutti gli effetti parte integrante della presente delibera, sono esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE. 2. Agli impianti di cui al comma 1, limitatamente al periodo di esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE, si applicano esclusivamente gli articoli 2, 3, 4, 24, 28, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 44 e 45 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (d'ora in avanti "decreto legislativo n. 30/2013") nonche' le delibere, compresa la presente,emanate da questo Comitato quali «Misure nazionale equivalenti», ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 30/2013. 3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 30/2013, l'impianto di cui all'Allegato 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 - 2020, emette piu' di 25.000 tCO2eq., rientra, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il superamento della predetta soglia, nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e non puo' essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica e' fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al successivo art. 7.