IL COMITATO NAZIONALE 
             per la gestione della direttiva 2003/87/CE 
          e per il supporto nella gestione delle attivita' 
                 di progetto del Protocollo di Kyoto 
 
  Vista la  direttiva  2003/87/CE  come  modificata  dalla  direttiva
2009/29/CE; 
  Visto  l'art.  27  della  menzionata  direttiva,   che   disciplina
l'esclusione  di  impianti  di  dimensioni  ridotte  subordinatamente
all'adozione  di  misure  nazionali   equivalenti   approvate   dalla
Commissione europea; 
  Visto il decreto legislativo 13  marzo  2013,  n.  30,  «Attuazione
della direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE  al
fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo
scambio di quote di emissione di gas  a  effetto  serra.»  (d'ora  in
avanti «decreto legislativo n. 30/2013"), ed  in  particolare  l'art.
38, recante «Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata
all'adozione di misure equivalenti»; 
  Vista la deliberazione  n.  12/2012  di  questo  Comitato,  recante
«Modalita'  per  l'applicazione  dell'articolo  27  della   Direttiva
2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva  2009/29/CE»,  notificata
alla Commissione europea in data 20 maggio 2012 a cura del Presidente
pro tempore di questo Comitato; 
  Viste le richieste di esclusione avanzate  dai  gestori,  ai  sensi
dell'art. 38, comma 5 del decreto legislativo n. 30/2013; 
  Visto l'art. 38, commi 6 e 7, del decreto legislativo  n.  30/2013,
che prescrivono rispettivamente gli obblighi e i criteri  minimi  per
l'emanazione  delle   disposizioni   semplificate   in   materia   di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra,
di comunicazione dell'identita' del gestore, di  comunicazione  delle
eventuali modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto e di
comunicazione degli ampliamenti o riduzioni di capacita' produttiva ; 
  Vista la lettera 12 dicembre 2012 della Commissione europea,  prot.
CLIMA/B2/HB Ares(2012) 1478624, la quale non solleva  obiezioni  alle
Misure Nazionali Equivalenti proposte  dall'Italia  con  la  delibera
12/2012 e ne prescrive l'applicazione ai 166 impianti  allegati  alla
lettera, con relative emissioni totali annue consentite per  ciascuno
di essi; 
  Vista la Decisione n. 406/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 aprile 2009,  concernente  gli  sforzi  degli  Stati
membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra  al  fine  di
adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione  delle
emissioni di gas a effetto serra entro il 2020; 
  Tenuto  conto  che  la  lettera  della  Commissione  di  cui  sopra
specifica anche che «questi numeri saranno utilizzati anche come base
per regolare gli obiettivi legati  alla  condivisione  dello  sforzo,
come previsto dall'art. 10 della Decisione 406/2009/CE»; 
  Su  proposta  della  Segreteria  tecnica  approvata  con  procedura
scritta il 25 luglio 2013; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Esclusione di impianti dal sistema comunitario per lo  scambio  delle
  quote di emissione di gas ad effetto serra di  cui  alla  direttiva
  2003/87/CE. 
  1. Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 30/2013  e  nel
rispetto delle prescrizioni di cui alla presente deliberazione, a far
data dal 1° gennaio 2013 gli impianti in  Allegato  1,  a  tutti  gli
effetti parte integrante della presente delibera,  sono  esclusi  dal
sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad
effetto serra (ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE. 
  2. Agli impianti di cui al comma 1,  limitatamente  al  periodo  di
esclusione dal sistema comunitario per  lo  scambio  delle  quote  di
emissione di gas  ad  effetto  serra  (ETS)  di  cui  alla  direttiva
2003/87/CE, si applicano esclusivamente gli articoli 2, 3, 4, 24, 28,
30, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 44 e 45 del decreto legislativo 13  marzo
2013, n. 30  (d'ora  in  avanti  "decreto  legislativo  n.  30/2013")
nonche' le delibere, compresa la presente,emanate da questo  Comitato
quali «Misure nazionale  equivalenti»,  ai  sensi  dell'art.  38  del
decreto legislativo n. 30/2013. 
  3. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  38,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 30/2013, l'impianto di cui all'Allegato 1 che,
in uno degli anni del periodo 2013 -  2020,  emette  piu'  di  25.000
tCO2eq., rientra, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
quello in cui si e' verificato il superamento della predetta  soglia,
nel sistema comunitario per lo scambio delle quote  di  emissione  di
gas ad effetto serra di cui alla  direttiva  2003/87/CE  e  non  puo'
essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica  e'  fatta  sulla
base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al successivo
art. 7.