Art. 10 Istituzione del Registro Nazionale Piccoli Emettitori 1. E' istituito presso questo Comitato, ai sensi della lettera g), comma 7, art. 38 del D.lgs. n. 30/2013 il Registro Nazionale dei Piccoli Emettitori (d'ora in avanti «RENAPE») a cui sono iscritti d'ufficio a cura del Comitato gli impianti dell'Allegato 1. 2. La presente delibera viene trasmessa all'ISPRA, affinche' provveda, in qualita' di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, entro un congruo periodo di tempo, e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della presente delibera, alla modifica dello stato da «attivo» ad «escluso» dei conti degli impianti di cui all'Allegato 1 nel Registro dell'Unione. 3. ISPRA comunica al Comitato la data di decorrenza della modifica dello stato del conto di cui al comma 2. L'iscrizione al RENAPE ha validita' da tale data.