Art. 10 
 
 
        Istituzione del Registro Nazionale Piccoli Emettitori 
 
  1. E' istituito presso questo Comitato, ai sensi della lettera  g),
comma 7, art. 38 del D.lgs. n.  30/2013  il  Registro  Nazionale  dei
Piccoli Emettitori (d'ora in avanti «RENAPE»)  a  cui  sono  iscritti
d'ufficio a cura del Comitato gli impianti dell'Allegato 1. 
  2.  La  presente  delibera  viene  trasmessa  all'ISPRA,  affinche'
provveda, in qualita' di amministratore della  sezione  italiana  del
Registro dell'Unione, entro un congruo periodo di tempo,  e  comunque
non oltre i 60 (sessanta)  giorni  dall'approvazione  della  presente
delibera, alla modifica dello stato  da  «attivo»  ad  «escluso»  dei
conti degli impianti di cui all'Allegato 1 nel Registro dell'Unione. 
  3. ISPRA comunica al Comitato la data di decorrenza della  modifica
dello stato del conto di cui al comma 2. L'iscrizione  al  RENAPE  ha
validita' da tale data.