Art. 11 Norme transitorie e finali 1. Al verificarsi della circostanza di cui all'art. 1, comma 3, l'impianto viene cancellato dal RENAPE e iscritto nuovamente al registro di cui all'art. 28 del D.lgs n. 30/2013. Ad esso si applicano tutte le previsioni di cui al medesimo decreto legislativo. 2. Nel caso di cui al comma 1, il Comitato comunica senza indugio al gestore e alla Commissione Europea che l'impianto dal medesimo anno e' riammesso nel sistema europeo di scambio di quote di emissione. L'eventuale assegnazione di quote ai sensi della decisione 278/2011 per l'anno in corso, fatto salva l'approvazione della Commissione europea, ha luogo entro il 28 febbraio dell'anno successivo, contestualmente all'assegnazione per quest'ultimo anno. 3. Tutte le comunicazioni di cui alla presente delibera, ove non diversamente previsto, sono effettuate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 4. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2013 Il Presidente: Clini