Art. 11 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Al verificarsi della circostanza di cui  all'art.  1,  comma  3,
l'impianto viene cancellato  dal  RENAPE  e  iscritto  nuovamente  al
registro di cui  all'art.  28  del  D.lgs  n.  30/2013.  Ad  esso  si
applicano tutte le previsioni di cui al medesimo decreto legislativo. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, il Comitato comunica  senza  indugio
al gestore e alla Commissione Europea  che  l'impianto  dal  medesimo
anno e'  riammesso  nel  sistema  europeo  di  scambio  di  quote  di
emissione. L'eventuale assegnazione di quote ai sensi della decisione
278/2011 per  l'anno  in  corso,  fatto  salva  l'approvazione  della
Commissione  europea,  ha  luogo  entro  il  28  febbraio   dell'anno
successivo, contestualmente all'assegnazione per quest'ultimo anno. 
  3. Tutte le comunicazioni di cui alla presente  delibera,  ove  non
diversamente previsto, sono effettuate sotto forma  di  dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi D.P.R.  28  dicembre  2000  n.
445. 
  4. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 luglio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Clini