Art. 2 Emissioni consentite 1. Ciascun impianto elencato in Allegato 1 puo' emettere annualmente gratuitamente una quantita' di CO2eq inferiore o pari alle emissioni ad esso consentite, specificate nell'apposita colonna. 2. Per ciascuna tonnellata di emissioni di CO2eq in eccesso rispetto alle emissioni consentite, il gestore dell'impianto, a sua scelta: a) corrisponde all'erario il prezzo medio della quota EUA nell'anno precedente, determinato dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas secondo le previsioni del comma 4, dell'art. 38 del decreto legislativo n. 30/2013; b) oppure trasferisce su un conto istituito presso il Registro dell'Unione di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 30/2013, una quota di emissione (EUA) valida per il periodo 2013-2020. 3. Con apposita comunicazione al Comitato e all'ISPRA il gestore rende noto il codice del conto da cui e' stato effettuato il trasferimento di cui alla lettera b) del comma 2. 4. Il pagamento o il trasferimento delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene secondo la seguente tempistica: a) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso prodotte negli anni 2013 e 2014 avviene entro il 20 maggio 2015; b) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso prodotte negli anni 2015 e 2016 avviene entro il 20 maggio 2017; c) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso prodotte negli anni 2017 e 2018 avviene entro il 20 maggio 2019; d) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso prodotte negli anni 2019 e 2020 avviene entro il 20 maggio 2021. 5. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino inferiori alle emissioni consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto puo' aggiungere tale surplus alle emissioni consentite per l'anno successivo.