Art. 2 
 
 
                        Emissioni consentite 
 
  1.  Ciascun  impianto  elencato  in  Allegato   1   puo'   emettere
annualmente gratuitamente una quantita' di  CO2eq  inferiore  o  pari
alle emissioni ad esso consentite, specificate nell'apposita colonna. 
  2. Per  ciascuna  tonnellata  di  emissioni  di  CO2eq  in  eccesso
rispetto alle emissioni consentite, il gestore dell'impianto,  a  sua
scelta: 
  a) corrisponde all'erario il prezzo medio della quota EUA nell'anno
precedente, determinato dall'Autorita' per l'Energia Elettrica  e  il
Gas secondo le previsioni del  comma  4,  dell'art.  38  del  decreto
legislativo n. 30/2013; 
  b) oppure trasferisce su un  conto  istituito  presso  il  Registro
dell'Unione di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 30/2013,  una  quota  di
emissione (EUA) valida per il periodo 2013-2020. 
  3. Con apposita comunicazione al Comitato e  all'ISPRA  il  gestore
rende noto il  codice  del  conto  da  cui  e'  stato  effettuato  il
trasferimento di cui alla lettera b) del comma 2. 
  4. Il pagamento o il trasferimento delle quote EUA per le emissioni
in eccesso avviene secondo la seguente tempistica: 
  a) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le  emissioni
in eccesso prodotte negli anni 2013 e 2014 avviene entro il 20 maggio
2015; 
  b) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le  emissioni
in eccesso prodotte negli anni 2015 e 2016 avviene entro il 20 maggio
2017; 
  c) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le  emissioni
in eccesso prodotte negli anni 2017 e 2018 avviene entro il 20 maggio
2019; 
  d) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le  emissioni
in eccesso prodotte negli anni 2019 e 2020 avviene entro il 20 maggio
2021. 
  5. Nel caso in cui le  emissioni  annuali  dell'impianto  risultino
inferiori  alle  emissioni  consentite  per  quell'anno,  il  gestore
dell'impianto puo' aggiungere tale surplus alle emissioni  consentite
per l'anno successivo.