Art. 4 Piano di monitoraggio 1. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1, redigono il Piano di monitoraggio secondo il modello predisposto da questo Comitato e disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). 2. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1, trasmettono a questo Comitato il Piano di monitoraggio di cui al comma 1, entro il 30 settembre 2013. 3. Il Piano di monitoraggio di cui al comma 1 deve essere sottoscritto dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e trasmesso a questo Comitato secondo le modalita' indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it. 4. Ai fini dell'approvazione del Piano di monitoraggio di cui al comma 1, il Comitato valuta la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta nonche' la coerenza con i principi di cui al Regolamento (UE) N. 601/2012 e, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni che devono essere trasmesse al Comitato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. 5. Entro 45 giorni dal ricevimento del Piano, il Comitato si pronuncia sull'approvazione del Piano, con propria deliberazione. In caso di valutazione positiva, il Comitato, in sede di approvazione del Piano, puo' prevedere prescrizioni ai fini dell'integrazione e della modifica del Piano medesimo nel caso in cui rilevi un'applicazione non conforme ai principi di cui al Regolamento (UE) n. 601/2012 e, se del caso, aggiorna l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. In caso di approvazione con prescrizioni, il gestore recepisce tali prescrizioni ed invia un nuovo Piano di monitoraggio.