Art. 5 Aggiornamento del Piano di monitoraggio 1. Il Piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'art. 4, comma 5 e' aggiornato nei seguenti casi: a) modifiche dell'identita' del gestore; b) ampliamenti o riduzioni della capacita' produttiva dell'impianto superiori al 20%; c) modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonche' modifiche significative del sistema di monitoraggio, laddove la significativita' della modifica va valutata conformemente ai principi di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) n. 601/2012. 2. I gestori degli impianti trasmettono al Comitato, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta modifica, l'aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui al comma 1, sottoscritto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e secondo le modalita' indicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) e sul sito del Ministero dello sviluppo economico (http://www.mise.gov.it). 3. Ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano di monitoraggio, il Comitato esamina l'aggiornamento al fine di verificare l'adeguatezza della documentazione pervenuta, nonche' la rispondenza alle disposizioni riportate al comma 2 e ai principi di cui al Regolamento (UE) N. 601/2012. Il Comitato, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni che devono essere trasmesse al Comitato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. 4. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, il Comitato conclude l'istruttoria e si pronuncia sull'approvazione del Piano, con propria deliberazione, secondo le medesime procedure di cui all'art. 4, comma 5. 5. La modifica di cui alle lettere b) e c) comporta una rideterminazione da parte del Comitato delle emissioni consentite all'impianto. La rideterminazione delle emissioni consentite ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo.