Art. 5 
 
 
               Aggiornamento del Piano di monitoraggio 
 
  1. Il Piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'art. 4, comma 5
e' aggiornato nei seguenti casi: 
  a) modifiche dell'identita' del gestore; 
  b) ampliamenti o riduzioni della capacita' produttiva dell'impianto
superiori al 20%; 
  c) modifiche alla natura e al funzionamento  dell'impianto  nonche'
modifiche significative  del  sistema  di  monitoraggio,  laddove  la
significativita' della modifica va valutata conformemente ai principi
di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) n. 601/2012. 
  2. I gestori degli  impianti  trasmettono  al  Comitato,  entro  30
(trenta) giorni dall'avvenuta modifica, l'aggiornamento del Piano  di
monitoraggio di cui al  comma  1,  sottoscritto  con  firma  digitale
basata su un certificato qualificato, rilasciato da un  certificatore
accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo  2005,
e  secondo  le  modalita'  indicate  sul  sito  web   del   Ministero
dell'Ambiente  e   della   tutela   del   territorio   e   del   mare
(http://www.minambiente.it) e sul sito del Ministero  dello  sviluppo
economico (http://www.mise.gov.it). 
  3.  Ai  fini  dell'approvazione  dell'aggiornamento  del  Piano  di
monitoraggio,  il  Comitato  esamina  l'aggiornamento  al   fine   di
verificare l'adeguatezza della documentazione pervenuta,  nonche'  la
rispondenza alle disposizioni riportate al comma 2 e ai  principi  di
cui al Regolamento (UE)  N.  601/2012.  Il  Comitato,  se  del  caso,
provvede a richiedere le necessarie integrazioni  che  devono  essere
trasmesse al Comitato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. 
  4. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, il Comitato
conclude l'istruttoria e si pronuncia  sull'approvazione  del  Piano,
con propria deliberazione,  secondo  le  medesime  procedure  di  cui
all'art. 4, comma 5. 
  5.  La  modifica  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  comporta   una
rideterminazione da parte del  Comitato  delle  emissioni  consentite
all'impianto.  La  rideterminazione  delle  emissioni  consentite  ha
effetto dal 1° gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  la
modifica ha avuto luogo.