Art. 6 Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra 1. Nell'ottica di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, all'atto del riesame di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 30/2013, il Comitato rilascia a ciascuno degli impianti elencati in Allegato 1 un'autorizzazione contenente gli elementi essenziali previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 30/2013 ed, in ogni caso, semplificata rispetto a quella prevista per gli impianti inclusi nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (ETS). 2. Il piano di monitoraggio delle emissioni e successivi aggiornamenti, approvati rispettivamente ai sensi dell'art. 4, comma 5 e dell'art. 5, comma 4 della presente deliberazione, e' parte integrante dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. 3. L'aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui all'art. 5 non comporta necessariamente l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra tranne nel caso di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).