Art. 6 
 
 
           Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra 
 
  1. Nell'ottica di riduzione  degli  oneri  amministrativi  gravanti
sulle imprese, all'atto del riesame di cui all'art. 15, comma  1  del
D.lgs. n. 30/2013, il Comitato rilascia  a  ciascuno  degli  impianti
elencati in Allegato  1  un'autorizzazione  contenente  gli  elementi
essenziali previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 30/2013  ed,  in  ogni
caso, semplificata  rispetto  a  quella  prevista  per  gli  impianti
inclusi nel  sistema  comunitario  per  lo  scambio  delle  quote  di
emissione di gas ad effetto serra (ETS). 
  2.  Il  piano  di  monitoraggio  delle   emissioni   e   successivi
aggiornamenti, approvati rispettivamente ai sensi dell'art. 4,  comma
5 e dell'art. 5, comma  4  della  presente  deliberazione,  e'  parte
integrante dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. 
  3. L'aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui all'art. 5  non
comporta  necessariamente  l'aggiornamento   dell'autorizzazione   ad
emettere gas ad effetto serra tranne nel  caso  di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a).