Art. 7 
 
 
         Comunicazione annuale delle emissioni di gas serra 
 
  1. Per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio
il 1° gennaio 2013, i gestori degli impianti elencati in Allegato  1,
effettuano la comunicazione delle emissioni di gas  a  effetto  serra
per le attivita' elencate  in  allegato  1  del  D.lgs.  n.  30/2013,
secondo il modello predisposto da questo Comitato e disponibile nella
sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE  del  sito
web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare (www.minambiente.it) e del sito web del Ministero dello sviluppo
economico (www.mise.gov.it). 
  2. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1,  trasmettono  a
questo Comitato la  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  verificata
conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8, entro il 31  marzo
di ogni anno. 
  3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta  dal
gestore dell'impianto con firma digitale  basata  su  un  certificato
qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi  del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo  2005,  e  trasmessa  a  questo
Comitato  secondo  le  modalita'  indicate  nella  sezione   dedicata
all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del  Ministero
dell'ambiente  e   della   tutela   del   territorio   e   del   mare
(www.minambiente.it) e del sito  web  del  Ministero  dello  sviluppo
economico (www.mise.gov.it).