Art. 7 Comunicazione annuale delle emissioni di gas serra 1. Per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio il 1° gennaio 2013, i gestori degli impianti elencati in Allegato 1, effettuano la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attivita' elencate in allegato 1 del D.lgs. n. 30/2013, secondo il modello predisposto da questo Comitato e disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). 2. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1, trasmettono a questo Comitato la comunicazione di cui al comma 1, verificata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8, entro il 31 marzo di ogni anno. 3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e trasmessa a questo Comitato secondo le modalita' indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).