Art. 8 Disposizioni semplificate per l'attivita' di verifica della comunicazione delle emissioni 1. Per gli impianti dell'Allegato 1 che negli anni tra il 2008 e il 2010 hanno registrato emissioni annuali medie verificate inferiori a 5.000 tonnellate di CO2eq, la comunicazione di cui all'art. 7 e' verificata dal Comitato sulla base dei documenti di supporto di cui al comma 4. Il Comitato comunica i risultati della verifica al gestore dell'impianto entro i successivi 30 (trenta) giorni. Gli eventuali documenti di supporto sono sottoscritti con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. 2. Per gli impianti riportati in Allegato 1, diversi da quelli di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'art. 7 e' verificata da un verificatore accreditato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 30/2013 che puo' effettuare la verifica «fuori sito». All'atto della verifica il verificatore accerta comunque anche la congruita' delle informazioni riportate sul Piano di Monitoraggio. Qualora necessario il verificatore richiede al gestore di aggiornare, entro il 30 giugno successivo, il Piano di Monitoraggio sulla base delle proprie osservazioni, facendone esplicito riferimento all'interno dell'attestato di verifica. 3. Il Comitato procede affinche' ogni anno un campione casuale costituito dal 5% degli impianti riportati in Allegato 1 sia assoggettato a verifica di parte terza in sito. Le spese di verifica sono a carico del gestore dell'impianto. 4. L'elenco dei documenti di supporto per la verifica della comunicazione delle emissioni annuali e' riportato nei siti web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).