Art. 8 
 
 
        Disposizioni semplificate per l'attivita' di verifica 
                 della comunicazione delle emissioni 
 
  1. Per gli impianti dell'Allegato 1 che negli anni tra il 2008 e il
2010 hanno registrato emissioni annuali medie verificate inferiori  a
5.000 tonnellate di CO2eq, la comunicazione  di  cui  all'art.  7  e'
verificata dal Comitato sulla base dei documenti di supporto  di  cui
al comma 4. Il  Comitato  comunica  i  risultati  della  verifica  al
gestore dell'impianto entro i  successivi  30  (trenta)  giorni.  Gli
eventuali documenti di supporto sono sottoscritti con firma  digitale
basata su un certificato qualificato, rilasciato da un  certificatore
accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. 
  2. Per gli impianti riportati in Allegato 1, diversi da  quelli  di
cui al comma 1, la comunicazione di cui all'art. 7 e'  verificata  da
un verificatore accreditato ai  sensi  dell'art.  35  del  D.lgs.  n.
30/2013 che puo' effettuare la verifica «fuori sito». All'atto  della
verifica il verificatore accerta comunque anche la  congruita'  delle
informazioni riportate sul Piano di Monitoraggio. Qualora  necessario
il verificatore richiede al gestore di aggiornare, entro il 30 giugno
successivo,  il  Piano  di  Monitoraggio  sulla  base  delle  proprie
osservazioni,    facendone    esplicito    riferimento    all'interno
dell'attestato di verifica. 
  3. Il Comitato procede affinche'  ogni  anno  un  campione  casuale
costituito  dal  5%  degli  impianti  riportati  in  Allegato  1  sia
assoggettato a verifica di parte terza in sito. Le spese di  verifica
sono a carico del gestore dell'impianto. 
  4. L'elenco  dei  documenti  di  supporto  per  la  verifica  della
comunicazione delle emissioni annuali e' riportato nei siti  web  del
Ministero dell'Ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
(www.minambiente.it) e dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).