Art. 9 
 
 
              Disciplina della chiusura degli impianti 
 
  1. Ai sensi della presente deliberazione si considera in  stato  di
chiusura l'impianto che sospende la propria attivita' per un  periodo
continuativo superiore a 10 mesi. 
  2. Nei casi  di  cui  al  comma  1,  il  gestore  ha  l'obbligo  di
comunicare al Comitato l'avvenuta chiusura entro  il  termine  di  10
(dieci) giorni dal verificarsi della  stessa.  Il  gestore,  inoltre,
invia al Comitato la documentazione attestante  l'effettiva  chiusura
dell'impianto entro il 31 marzo dell'anno successivo  alla  chiusura.
Le eventuali emissioni in eccesso rispetto a quelle consentite devono
essere regolate entro il 30 aprile successivo  nelle  forme  previste
dall'art. 2, comma 2. 
  3. L'autorizzazione decade a seguito della comunicazione di cui  al
comma 2. Il Comitato provvede a rimuovere l'impianto dal Registro  di
cui all'art. 6.