IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione  del
prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi,
comprensivo del costo di produzione e di una quota  di  maggiorazione
da destinare esclusivamente alle  attivita'  previste  dall'art  208,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992; 
  Visto,  l'art.  2,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, il quale prevede  che  l'importo
della maggiorazione prevista dall'art.  101,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa di prova
sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto  1991,  n.  264,
sia stabilito con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Visto l'art. 11, comma 7, della legge 29 luglio 2010, n.  120,  che
ha conformato le targhe  dei  rimorchi  alle  targhe  posteriori  dei
veicoli; 
  Vista la lettera del 21 dicembre 2012, protocollo n. 100434, con la
quale il Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento  del
Tesoro, ha comunicato i nuovi prezzi delle targhe  per  i  veicoli  a
motore e per i rimorchi, cosi' come determinati dall'Organismo per la
determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dal Poligrafico  e
Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 19  febbraio  2013,  n.  55,  che  ha
determinato il prezzo  di  vendita  delle  targhe  individuate  dalla
citata legge n. 120/2010; 
  Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di  vendita
di tutte le tipologie di targhe,  secondo  i  criteri  dettati  dalle
norme citate in premessa; 
  Visto il parere dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo  Finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2013, prot.
n. 3-4338/UCL; 
  Visto il parere dell'Ufficio  Legislativo  Economia  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  del  17  giugno  2013,   prot.   n.
1886/VARIE/7491; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe
per i veicoli a motore e per  i  rimorchi  e'  fissato  nella  misura
seguente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico