IL DIRETTORE REGIONALE 
                per i beni culturali e paesaggistici 
                           della Campania 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368  «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma  dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, «Riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della  legge  6
luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  dalle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge  6  luglio  2002,  n.  137»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali» cosi' come  modificato  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91; 
  Visto l'incarico di Direttore regionale  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici della Campania conferito al dott. Gregorio Angelini con
decreto 19 luglio 2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-bis)  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che
attribuisce  ai  Direttori  regionali  per   i   beni   culturali   e
paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del Soprintendente
e previo parere della regione, ai sensi  dell'art.  138  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  successive  modifiche   e
integrazioni,  la  dichiarazione  di  notevole   interesse   pubblico
relativamente ai beni  paesaggistici,  ai  sensi  dell'art.  141  del
medesimo decreto legislativo; 
  Vista la proposta di dichiarazione di notevole  interesse  pubblico
per le aree denominate «Piano del Nuzzo, Contrada  S.  Eleuterio,  La
Starza, La Sprinia e Serro Montefalco» nel comune  di  Ariano  Irpino
(Avellino), formulata ai sensi degli articoli 138 comma 3 e  141  del
decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni,
dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le
province di Salerno e Avellino con nota prot. 35812 del  20  dicembre
2012; 
  Considerato che, trattandosi di tutela intersettoriale  d'interesse
sia paesaggistico che archeologico, la  suddetta  proposta  e'  stata
esaminata ed approvata dal Comitato Regionale di Coordinamento  nella
seduta del 21 gennaio 2013; 
  Considerato che la Regione Campania, Area Generale di Coordinamento
Governo del Territorio-Beni  Ambientali  e  Paesistici,  ha  espresso
parere favorevole nel merito ai  sensi  dell'art.  138  comma  3  del
decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e  integrazioni
con nota prot. n. 131489 del 21 febbraio 2013; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  5551  del  27   febbraio   2013   della
Soprintendenza per i  beni  architettonici  e  paesaggistici  per  le
province di Salerno e Avellino di trasmissione al  Comune  di  Ariano
Irpino (Avellino), ai sensi dell'art. 139 comma 1, della proposta  di
dichiarazione di notevole interesse pubblico del  territorio  di  cui
sopra; 
  Vista la pubblicazione  all'Albo  Pretorio  del  comune  di  Ariano
Irpino (Avellino) in data 6 marzo 2013  della  suddetta  proposta  di
dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
  Considerato che in data 11 e 12 marzo 2013 la Soprintendenza per  i
beni architettonici e paesaggistici per  le  province  di  Salerno  e
Avellino ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta
proposta e della relativa pubblicazione all'albo pretorio del  comune
interessato sui quotidiani «La Repubblica», «La Repubblica di Napoli»
e «Ottopagine», come previsto dall'art. 141,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni; 
  Viste le osservazioni pervenute in data 4 e 5 luglio 2013,  con  le
quali la Giunta  Regionale  della  Campania-Settore  Regolazione  dei
Mercati, la Terna Rete Italia, la Enel Green  Power  Spa,  lo  studio
legale avv. Mario Iuorio, la Idropadana srl, la Energy Life One srl e
la Investimenti e Sviluppo srl. sono rispettivamente intervenuti,  ai
sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo  n.  42/2004  e
successive  modifiche  e  integrazioni,   nel   citato   procedimento
chiedendo in sintesi le seguenti modifiche  alla  normativa  allegata
alla dichiarazione: 
    escludere dal  vincolo  un  corridoio  aereo  che  attraversa  la
stazione elettrica da 150/380kV, verso nord - ovest il collegamento a
150kV con la stazione di Foiano di Valfortore e verso sud -  est  con
l'area  interessata  dagli  impianti  siti  nella  zona   del   piano
energetico di Ariano Irpino; 
    includere la possibilita' di creare sottostazioni; 
    prevedere la realizzazione degli impianti di mini  e  microeolico
gia' autorizzati; 
    possibilita' di realizzare piste provvisorie e ampliamenti  della
stazione elettrica da 150/380kV; 
  Vista la nota prot. 21794 del 26  luglio  2013,  con  la  quale  la
predetta Soprintendenza, ai fini di  una  migliore  e  piu'  incisiva
tutela  del  paesaggio,  e  a  parziale  accoglimento  delle  istanze
pervenute, ha proposto di  rettificare  la  disciplina  di  tutela  e
valorizzazione dell'ambito individuato quale  «Paesaggio  naturale  e
paesaggio agrario» come di seguito riportato in grassetto: 
  Interventi ammessi: 
    19) nuove costruzioni, nel rispetto dei parametri della normativa
vigente in area agricola, che devono rispettare le tipologie edilizie
del luogo, utilizzare materiali tradizionali e forme planimetriche  e
volumetriche regolari, coperture  a  falde  con  andamento  parallelo
all'asse longitudinale del fabbricato con coppi in laterizio  locale,
sporti di gronda  non  superiori  a  cm  50  e  riproposizione  della
romanella.  Sono  inoltre  consentite  le   opere   necessarie   alla
sistemazione del lotto; 
    24) impianti  eolici  gia'  approvati  con  Decreto  Dirigenziale
Regionale, nonche' quelli per i quali si e'  conclusa  la  conferenza
dei servizi ai sensi dell'art. 14-ter  comma  6-bis  della  legge  n.
241/1990 e successive modifiche e integrazioni; impianti minieolici e
microeolici per i  quali  l'iter  burocratico  amministrativo  si  e'
concluso positivamente  con  l'acquisizione  dei  pareri  obbligatori
previsti dalla normativa vigente prima della  data  di  pubblicazione
della dichiarazione di notevole interesse; 
    25) realizzazione della stazione elettrica da 150/380kV  prevista
in localita' La Sprinia, sulla quale sono ammissibili  esclusivamente
sostituzioni  e  dismissioni  delle  componenti  gia'   esistenti   e
adeguamenti tecnologici  nell'ambito  del  perimetro  gia'  impegnato
dalla stazione stessa. 
  Interventi vietati: 
    5) interventi di sbancamento e  di  riempimento,  esclusi  quelli
necessari per la realizzazione degli interventi ammessi; 
    8)  interventi  che  comportino  la  modifica  della   viabilita'
secondaria e rurale, i mutamenti di sede o l'andamento dei sentieri e
delle viabilita' pedonali, le asfaltature  e  le  recinzioni  che  ne
interrompano o ne compromettano la continuita' o il rapporto  con  il
paesaggio, con l'esclusione di quelli necessari per la  realizzazione
degli interventi ammessi e delle piste temporanee per la manutenzione
degli impianti; 
    14) nuovi impianti per la produzione di  energia  alternativa  da
fonte eolica compresi gli impianti di  minieolico  e  microeolico  ad
eccezione di quanto consentito al punto 24) degli interventi ammessi; 
    16) realizzazioni di sottostazioni elettriche  di  trasformazione
connesse agli  impianti  di  energia  rinnovabile.  Le  sottostazioni
inserite nei parchi eolici, gia' autorizzati con Decreto Dirigenziale
Regionale in data  antecedente  alla  proposta  di  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico e ubicate nella  suddetta  area,  possono
essere trasferite in aderenza alla stazione  elettrica  150/380kV  in
localita' La Sprinia preferendo l'accorpamento in soluzioni  unitarie
e condivise; per quelle sottostazioni che  intendono  trasferirsi  e'
possibile effettuare anche eventuali adeguamenti; 
  Considerato  che  il  Comitato  tecnico-scientifico  per   i   beni
architettonici e paesaggistici di cui all'art. 14, comma  1,  lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,  n.
233, come modificato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  2
luglio 2009, n. 91, risulta scaduto ai sensi dell'art.  12  comma  20
del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012; 
  Considerato che, ai sensi della circolare n. 41 del 6  agosto  2012
del Segretariato Generale del MiBac, il  Direttore  Regionale  per  i
beni culturali e paesaggistici deve adottare direttamente, per quanto
di competenza, tutti quegli atti per i quali e'  previsto  il  parere
consultivo del predetto Comitato; 
  Considerato che il Comitato Regionale di Coordinamento ha espresso,
nella seduta del 30 luglio 2013, parere favorevole apportando  alcune
modifiche alla normativa allegata alla proposta di  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico delle aree denominate «Piano  del  Nuzzo,
Contrada S. Eleuterio, La Starza, La Sprinia e Serro Montefalco»  nel
comune  di  Ariano  Irpino  (Avellino)  cosi'  come  formulata  dalla
competente Soprintendenza territoriale; 
  Considerato l'obbligo, da  parte  del  proprietario,  possessore  o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree  di
cui  sia  stato  dichiarato  il  notevole  interesse   pubblico,   di
presentare alla regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta
di autorizzazione di cui all'art.  146  del  decreto  legislativo  n.
42/2004 e successive modifiche e integrazioni in ordine  a  qualsiasi
intervento che modifichi lo stato dei luoghi; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  del  presente  provvedimento  di
dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  e'  delimitata  dal
perimetro che: 
    a nord segue il confine provinciale  lungo  il  corso  del  fiume
Miscano e il canale Tre Fontane fino all'incrocio con la masseria Tre
Fontane ed il tratturello Foggia-Camporeale, 
    a ovest coincide con il fiume Miscano nella parte superiore  fino
all'incrocio  con  il  confine   comunale   e   il   Regio   Tratturo
Pescasseroli-Candela nella parte inferiore, 
    a  est  coincide  con  il  tratturello   Foggia-Camporeale   fino
all'incrocio con il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela a sud  ed  il
canale Tre Fontane a nord, 
    a sud coincide con il Regio  Tratturo  Pescasseroli-Candela  fino
all'incrocio con il tratturello Foggia-Camporeale ad est  nella  zona
industriale; 
  Ritenuto che detta area, come  delimitata  nell'unita  planimetria,
presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136  comma  1
lettera d) del decreto legislativo n. 42/2004 e successive  modifiche
e integrazioni, per i motivi indicati nella allegata relazione  della
Soprintendenza per i  beni  architettonici  e  paesaggistici  per  le
province di Salerno e Avellino, 
 
                              Decreta: 
 
  Le aree denominate «Piano del  Nuzzo,  Contrada  S.  Eleuterio,  La
Starza, La Sprinia e Serro Montefalco» nel comune  di  Ariano  Irpino
(Avellino), come individuate in premessa, sono dichiarate di notevole
interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136  comma  1
lettera  d)  del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e
successive modifiche e integrazioni e rimangono quindi  sottoposte  a
tutte le  disposizioni  di  tutela  contenute  nel  predetto  decreto
legislativo. 
  Nelle aree in questione, assoggettate a dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico, vige la disciplina seguente, ai  sensi  dell'art.
140,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.  42/2004  e  successive
modifiche e integrazioni: 
Il paesaggio naturale e il paesaggio agrario 
  Per l'esecuzione di interventi in queste  zone,  caratterizzate  da
aree boscate, alvei fluviali e aree agricole, devono essere osservate
le procedure  previste  dall'art.  146  del  decreto  legislativo  n.
42/2004 e successive modifiche e integrazioni. 
  Interventi ammessi: 
    1) sostituzioni, di  eventuali  piante  ammalorate,  con  essenze
autoctone, previa autorizzazione dell'Autorita' forestale; 
    2)  interventi  di  restauro  del  paesaggio   finalizzati   alla
ricostituzione delle  caratteristiche  morfologiche  e  vegetazionali
dell'area; 
    3) interventi di prevenzione dagli incendi con  esclusione  della
realizzazione di strade tagliafuoco; 
    4) interventi, lungo gli argini  dei  corsi  d'acqua,  tesi  alla
conservazione della fascia boscata ripristinandone la continuita' nei
tratti degradati con essenze arboree autoctone; 
    5) interventi di ingegneria naturalistica, lungo gli  argini  dei
corsi d'acqua, per le eventuali  opere  di  bonifica  e  contenimento
dando priorita' alla realizzazione di scogliere; 
    6) percorsi naturalistici, lungo gli alvei fluviali, con sentieri
in terra battuta ad esclusione della fascia ripariale esistente; 
    7)  sostituzione,  lungo  gli  alvei  fluviali,  delle  opere  di
contenimento e di difesa spondale in cemento armato con gabbionate  o
terre armate; 
    8) lavori di sistemazione fondiaria che non comportino  modifiche
ai profili collinari; 
    9) usi agricoli del suolo e cambi di coltura che  favoriscano  la
ricostituzione delle colture agrarie tradizionali; 
    10) installazioni di serre stagionali a protezione delle colture,
costituite da struttura mobile in metallo  e  teli  in  policarbonato
trasparente; 
    11) interventi di ripavimentazione di strade esistenti con  misto
stabilizzato o asfalto colorato nei colori di terra; 
    12) interventi  di  sistemazione  delle  scarpate  con  metodi  e
tecniche di ingegneria naturalistica; 
    13)  interventi  di  restauro  e  conservazione  degli   elementi
antropici sparsi sul territorio quali abbeveratoi, fontane,  lavatoi,
ovili; 
    14)  interventi   di   manutenzione   ordinaria,   straordinaria,
restauro,   risanamento   conservativo   e   ripristino   filologico,
quest'ultimo   documentato   con    idonei    studi    o    elaborati
tecnico-scientifici, sulle strutture  agricole  non  piu'  funzionali
alla conduzione del fondo tesi ad una diversa destinazione d'uso; 
    15) interventi di ristrutturazione edilizia,  limitatamente  agli
edifici di impianto successivo all'anno 1943; 
    16) intonaci con finitura  superficiale  a  calce  e  colorazioni
nelle tonalita' a base di terra; 
    17) interventi che conservino la «faccia vista» in pietrame sulle
murature prive d'intonaco con stilatura  delle  connessioni  eseguita
con malta a base di calce di  colorazione  simile  a  quella  storica
esistente; 
    18) rifacimenti degli infissi e dei serramenti esterni  (portoni,
porte, invetriate, ante, oscuri, persiane, ecc.), con le  limitazioni
connesse al mantenimento dell'omogeneita' storica e  tecnologica  dei
prospetti e con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e  modelli
riconducibili alla tradizione locale; 
    19) nuove costruzioni, nel rispetto dei parametri della normativa
vigente in area agricola, che devono rispettare le tipologie edilizie
del luogo, utilizzare materiali tradizionali e forme planimetriche  e
volumetriche regolari, coperture  a  falde  con  andamento  parallelo
all'asse longitudinale del fabbricato con coppi in laterizio  locale,
sporti di gronda  non  superiori  a  cm  50  e  riproposizione  della
romanella.  Sono  inoltre  consentite  le   opere   necessarie   alla
sistemazione delle aree di pertinenza; 
    20) adeguamenti e inserimenti di impianti tecnologici a  servizio
degli edifici  o  delle  costruzioni,  prioritariamente  nelle  parti
interne degli immobili, purche' non alterino l'aspetto esteriore e ne
siano mitigati la percezione e l'ingombro; 
    21) piani interrati all'interno delle sagome planimetriche  degli
edifici; 
    22) interventi per la recinzione dei fondi agricoli,  delle  aree
libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalita': per
le aree agricole, i boschi, gli incolti, le  aree  di  macchia  vanno
realizzate recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero  con
siepi ed arbusti tipici  del  luogo  che  non  ostacolino  le  libere
visuali; per le pertinenze abitative vanno realizzate recinzioni  con
siepi  o  alberature  di  essenze  autoctone,  paletti  di  castagno,
cancellate e/o rete metallica senza alcun tipo di basamento o cordolo
a vista. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi  tipo,
non deve superare i 2,00 metri; 
    23) impianti fotovoltaici,  ad  esclusivo  servizio  dei  singoli
edifici e/o aziende  agricole,  da  realizzare  esclusivamente  sulle
coperture degli edifici e con tegole fotovoltaiche; 
    24) impianti  eolici  gia'  approvati  con  Decreto  Dirigenziale
Regionale, nonche' quelli per i quali si e'  conclusa  la  conferenza
dei servizi ai sensi dell'art. 14-ter  comma  6-bis  della  legge  n.
241/1990 e successive modifiche e integrazioni; impianti minieolici e
microeolici per i  quali  l'iter  burocratico  amministrativo  si  e'
concluso positivamente  con  l'acquisizione  dei  pareri  obbligatori
previsti dalla normativa vigente prima della  data  di  pubblicazione
della proposta di dichiarazione di notevole interesse; 
      25)  realizzazione  della  stazione  elettrica  da  150/380  kV
prevista in  localita'  La  Sprinia,  sulla  quale  sono  ammissibili
esclusivamente  sostituzioni  e  dismissioni  delle  componenti  gia'
esistenti e adeguamenti tecnologici nell'ambito  del  perimetro  gia'
impegnato  dalla  stazione  stessa,  cosi'  come  individuato   nella
autorizzazione emessa dalla Direzione Regionale per i beni  culturali
e paesaggistici con nota prot. n. 11104 del 7 settembre 2012; 
    26)  installazioni  di  impianti  tecnologici  esterni  per   uso
domestico autonomo, quali caldaie, parabole, antenne, condizionatori; 
    27) installazione di insegne; se poste a ridosso  dei  fabbricati
devono essere di tipo scatolare a luce riflessa in  ferro  battuto  o
legno,  senza  interruzione  di  decorazioni,  fregi,  marcapiani   o
elementi architettonici propri degli edifici, di dimensioni contenute
e colori che non contrastino con la facciata degli edifici e  con  le
caratteristiche del sito. 
  Interventi vietati: 
    1) interventi che comportino la modifica dello stato  dei  luoghi
nelle aree boscate; 
    2) interventi che  comportino  la  modifica  del  percorso  degli
alvei, conservando i regimi idrogeologici dei corsi d'acqua; 
    3) interventi di contenimento  sugli  alvei  che  non  utilizzino
l'ingegneria naturalistica; 
    4) interventi che comportino la  modifica  della  morfologia  dei
terreni, dei crinali, degli ambiti sommitali, delle  scarpate  e  dei
declivi collinari; 
    5) interventi di sbancamento e  di  riempimento,  esclusi  quelli
necessari per la realizzazione degli interventi ammessi; 
    6) introduzione di coltivazioni estranee alle tradizioni  agrarie
locali; 
    7) interventi che comportino la modifica dei filari di alberature
autoctone lungo le strade, lungo i confini  fondiari  nonche'  quelli
che delimitano sia  le  proprieta'  che  i  limiti  delle  abitazioni
rurali. Tali filari devono essere  mantenuti  e  incrementati,  fatte
salve le potature necessarie alla normale manutenzione; 
    8)  interventi  che  comportino  la  modifica  della   viabilita'
secondaria e rurale, i mutamenti di sede o  andamento  dei  sentieri,
delle viabilita' pedonali, le asfaltature  e  le  recinzioni  che  ne
interrompano o ne compromettano la continuita' o il rapporto  con  il
paesaggio con l'esclusione di quelli necessari per  la  realizzazione
degli interventi ammessi e delle piste temporanee per la manutenzione
degli impianti. Per queste ultime vige l'obbligo del ripristino dello
stato dei luoghi al termine dei detti interventi di manutenzione; 
    9) interventi di protezione del tracciato stradale  con  barriere
in cemento o guard rail in metallo; 
    10) interventi che  comportino  la  eliminazione  degli  elementi
antropici sparsi sul territorio quali abbeveratoi, fontane,  lavatoi,
ovili; 
    11) trattamenti d'intonaco esterno «graffiati» o plastici; 
    12) la posa in opera di persiane avvolgibili; 
    13) nuove costruzioni ubicate in posizione emergente  e  visibile
da coni visivi e spazi aperti; 
    14) nuovi impianti per la produzione di  energia  alternativa  da
fonte eolica compresi gli impianti di mini eolico  e  microeolico  ad
eccezione di quanto consentito al punto 24) degli interventi ammessi; 
    15) infrastrutture  di  rete  e  opere  connesse  aeree,  per  il
collegamento  degli  impianti  eolici  alla  stazione  elettrica   da
150/380kV, che devono  essere  realizzate  esclusivamente  interrate,
privilegiando  le  strade  esistenti,  salvaguardando  gli  eventuali
rinvenimenti archeologici presenti nel sottosuolo e predisponendo  il
successivo ripristino dello stato dei luoghi; 
    16) realizzazioni di sottostazioni elettriche  di  trasformazione
connesse agli  impianti  di  energia  rinnovabile.  Le  sottostazioni
inserite nei parchi eolici, gia' autorizzati con Decreto Dirigenziale
Regionale in data  antecedente  alla  proposta  di  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico e ubicate nella  suddetta  area,  possono
essere trasferite in aderenza alla stazione elettrica 150/380  kV  in
localita' La Sprinia preferendo l'accorpamento in soluzioni  unitarie
e condivise; per quelle sottostazioni che intendono  effettuare  tale
trasferimento e' possibile realizzare anche eventuali adeguamenti; 
    17) ampliamenti e nuove opere fuori terra per la  connessione  in
rete sulla stazione elettrica da 150/380 kV in localita' La Sprinia; 
    18) installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e
di ripetitori di qualsiasi tipo, caratteristiche e dimensioni; 
    19) cartelli pubblicitari  di  qualsiasi  tipo,  lungo  tutte  le
strade, e su entrambi i lati, fatti salvi quelli per manifestazioni o
eventi a carattere temporaneo non superiore a 30 giorni. 
Aree dichiarate d'interesse archeologico 
  Per  l'esecuzione  di  interventi  in   queste   zone   d'interesse
archeologico, dichiarate ai sensi del decreto legislativo n.  42/2004
e successive modifiche e integrazioni,  devono  essere  osservate  le
procedure  previste  dell'art.  21  e  dall'art.  146   del   decreto
legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni. 
  Interventi ammessi: 
    1) attivita' agro-silvo-pastorali con arature fino ad un  massimo
di 40 cm. dal piano di campagna; 
    2) interventi di bonifica agraria o di opere infrastrutturali; 
    3) interventi lungo il Regio Tratturo  «Pescasseroli-Candela»  ed
il tratturello «Foggia-Camporeale» e la via Traiana: 
      eliminazione delle pavimentazioni esistenti in bitume con nuove
pavimentazioni in misto stabilizzato e/o asfalto colorato nei  colori
di terra; 
      individuazione  e  delimitazione  dell'intero   tracciato   con
paletti in legno di castagno e siepi autoctone tipo rosa  canina  e/o
prunus spinosa; 
      idonea  cartellonistica  segnaletica  da  concordare   con   le
Soprintendenze di settore; 
    4) specifica segnaletica del tracciato stradale antico, lungo  la
via Traiana e lungo una fascia di rispetto di metri  50  su  ciascuno
dei suoi lati, finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione  del
bene. 
  Interventi vietati: 
    1) messa a  dimora  di  essenze  arboree  con  apparato  radicale
invasivo; 
    2) costruzioni nell'area  archeologica  di  «Aequum  Tuticum»  ad
eccezione di quelle ad  esclusivo  uso  della  salvaguardia  e  della
valorizzazione e promozione dell'area archeologica; 
    3)  scavi  e  movimenti   di   terra   che   alterino   l'attuale
conformazione dei terreni, ad eccezione di  interventi  per  indagini
archeologiche e per attivita' connesse al consolidamento, restauro  e
valorizzazione del bene archeologico; 
    4) collocazione di cartelli pubblicitari, antenne  e  segnali  di
qualsiasi dimensione e forma ad eccezione della segnaletica  stradale
e  degli  apparati  didattici  finalizzati  alla  conoscenza  e  alla
valorizzazione del bene. 
Aree d'interesse archeologico 
  Nelle aree  di  interesse  archeologico  si  applica  la  normativa
relativa al paesaggio naturale ed al paesaggio agrario. Per tutte  le
aree archeologiche individuate e' previsto, per ogni  opera  a  farsi
che interessa il sottosuolo, il ricorso alle  indagini  archeologiche
da concordare  preventivamente  con  la  Soprintendenza  per  i  beni
archeologici territorialmente competente. 
Opere pubbliche 
  Le procedure autorizzative di opere pubbliche da realizzarsi  nelle
aree sottoposte alle disposizioni del presente  decreto  sono  quelle
sancite dagli articoli 28, 147  e  152  del  decreto  legislativo  n.
42/2004 e successive modifiche e integrazioni. I  progetti  di  dette
opere dovranno essere sottoposti all'esame della Soprintendenza per i
beni archeologici ai sensi del richiamato art. 28, nonche'  ai  sensi
degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006. 
  La Direzione regionale per i beni culturali e  paesaggistici  della
Campania provvedera' alla pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  nel   Bollettino
ufficiale della regione Campania. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 42/2004 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  la
Direzione regionale  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  della
Campania,  per  il  tramite   della   Soprintendenza   per   i   beni
architettonici e paesaggistici per le province di Salerno e Avellino,
provvedera' alla trasmissione al comune di Ariano  Irpino  (Avellino)
del  numero  della  Gazzetta   Ufficiale   contenente   la   presente
dichiarazione,  unitamente  alla  relativa   planimetria,   ai   fini
dell'adempimento,  da  parte  del  comune  interessato,   di   quanto
prescritto dall'art. 140, comma 4, del medesimo decreto  legislativo,
dandone comunicazione alla Direzione regionale. 
  Sono ammesse proposizioni  di  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.
competente  per  territorio  a  norma  dell'art.   29   del   decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero  ricorso  straordinario  al
Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199. 
    Napoli, 31 luglio 2013 
 
                                     Il direttore regionale: Angelini