Art. 10 Decreto di ripartizione 1. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla Commissione di cui all'art. 8, che assegna all'ente locale, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 9, comma 1, un sostegno finanziario non superiore all'ottanta per cento del costo totale del singolo progetto territoriale. 2. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 8 del presente decreto e sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo. 3. Della graduatoria degli enti locali ammessi a contributo e' data diffusione mediante la pubblicazione sui siti internet del Ministero dell'interno e del Servizio centrale. Dell'assegnazione del contributo e' data, altresi', formale comunicazione all'ente locale beneficiario, nonche' alla Prefettura - UTG territorialmente competente.