Art. 10 
 
 
                       Decreto di ripartizione 
 
  1. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla Commissione
di cui all'art. 8, che assegna  all'ente  locale,  sulla  base  delle
graduatorie di cui all'art. 9, comma 1, un sostegno  finanziario  non
superiore all'ottanta per cento del costo totale del singolo progetto
territoriale. 
  2. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla
Commissione di valutazione di cui all'art. 8 del presente  decreto  e
sentita la  Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione
del Fondo. 
  3. Della graduatoria degli enti locali ammessi a contributo e' data
diffusione mediante la pubblicazione sui siti internet del  Ministero
dell'interno  e  del   Servizio   centrale.   Dell'assegnazione   del
contributo e' data, altresi', formale comunicazione  all'ente  locale
beneficiario,  nonche'  alla  Prefettura   -   UTG   territorialmente
competente.