Art. 11 Variazioni del servizio finanziato 1. I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non possono subire variazioni nella fase attuativa dei progetti stessi. Non puo' essere sottoposto a novazione soggettiva il rapporto tra l'ente locale associato o aderente, e l'ente attuatore, predeterminato per l'attivazione del progetto fin dal mese di gennaio ai fini dell'ammissibilita' della domanda. Costituiscono elementi essenziali per la valutazione del progetto e per l'inserimento in graduatoria Ia tipologia del servizio nonche' l'idoneita' dell'ente attuatore del servizio stesso. Su richiesta dell'ente locale, la proposta di variazione degli elementi costitutivi del progetto puo' essere sottoposta alla Commissione che, in seduta straordinaria, la accoglie sulla base della sussistenza di comprovati motivi. Acquisito il parere del Servizio centrale, la Direzione centrale comunica all'ente locale l'approvazione o il diniego della variazione richiesta. La richiesta di variazione delle strutture di accoglienza e della loro ubicazione e' inoltrata alla Direzione centrale che acquisito il parere del Servizio centrale, comunica l'eventuale nulla osta. Le variazioni non autorizzate, ai sensi del presente articolo, comportano la revoca del contributo di cui all'art. 14. 2. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare al Servizio centrale nel mese di novembre di ogni anno nel triennio, non puo' prevedere diminuzioni dell'ammontare complessivo della macro voce: «Integrazione» fissata nel progetto approvato.