Art. 11 
 
 
                 Variazioni del servizio finanziato 
 
  1. I servizi indicati nei progetti  che,  entrati  in  graduatoria,
sono  stati  ammessi  al  riparto  del  Fondo,  non  possono   subire
variazioni nella fase attuativa dei progetti stessi. 
  Non puo' essere sottoposto a novazione soggettiva il  rapporto  tra
l'ente   locale   associato   o   aderente,   e   l'ente   attuatore,
predeterminato per l'attivazione del progetto fin dal mese di gennaio
ai fini dell'ammissibilita'  della  domanda.  Costituiscono  elementi
essenziali per la valutazione del progetto  e  per  l'inserimento  in
graduatoria Ia tipologia del servizio nonche'  l'idoneita'  dell'ente
attuatore del servizio stesso.  Su  richiesta  dell'ente  locale,  la
proposta di variazione degli elementi costitutivi del  progetto  puo'
essere sottoposta alla Commissione che, in seduta  straordinaria,  la
accoglie sulla base della sussistenza di comprovati motivi. Acquisito
il parere del  Servizio  centrale,  la  Direzione  centrale  comunica
all'ente  locale  l'approvazione  o  il  diniego   della   variazione
richiesta. 
  La richiesta di variazione delle strutture di accoglienza  e  della
loro ubicazione e' inoltrata alla Direzione centrale che acquisito il
parere del Servizio centrale, comunica l'eventuale nulla osta. 
  Le variazioni non autorizzate,  ai  sensi  del  presente  articolo,
comportano la revoca del contributo di cui all'art. 14. 
  2. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare
al Servizio centrale nel mese di novembre di ogni anno nel  triennio,
non puo' prevedere diminuzioni dell'ammontare complessivo della macro
voce: «Integrazione» fissata nel progetto approvato.