Art. 12 Presentazione del rendiconto e controlli 1. Il rendiconto delle spese sostenute dall'ente locale e' presentato alla Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, con le modalita' indicate nel «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda o a quello rimodulato successivamente come previsto all'art. 8, comma 4. L'ente locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto. 2. L'ente locale presenta, con cadenza semestrale, al Servizio centrale per il successivo inoltro alla Direzione centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati ed una relazione intermedia e finale sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti. 3. La Direzione centrale, avvalendosi del supporto del Servizio centrale dispone verifiche ed ispezioni sui servizi degli enti locali assegnatari del contributo.