Art. 13 
 
 
                              Economie 
 
  1. Le eventuali economie maturate  nella  fase  di  attuazione  del
servizio  restano  acquisite  all'ente  locale  assegnatario  che  le
utilizza, previa autorizzazione della  Direzione  centrale,  fino  ad
esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per  le  stesse  finalita'
indicate nella domanda di contributo. 
    
  2.  In  sede  di  riparto   annuale   del   contributo,   ai   fini
dell'ottimizzazione delle risorse disponibili sul Fondo, la Direzione
centrale  procede  ad  erogare  agli  enti  locali  assegnatari   del
finanziamento  un  contributo  calcolato  al  netto  delle  eventuali
economie maturate nelle annualita' precedenti,  il  cui  utilizzo  e'
stato autorizzato ai sensi del comma 1.