Art. 13 Economie 1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'ente locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione della Direzione centrale, fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalita' indicate nella domanda di contributo. 2. In sede di riparto annuale del contributo, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili sul Fondo, la Direzione centrale procede ad erogare agli enti locali assegnatari del finanziamento un contributo calcolato al netto delle eventuali economie maturate nelle annualita' precedenti, il cui utilizzo e' stato autorizzato ai sensi del comma 1.