Art. 14 
 
 
                        Revoca del contributo 
 
  1. All'atto dell'assegnazione del contributo,  a  ciascun  progetto
viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti. Tale punteggio
subisce decurtazioni, nella misura  indicata  nella  tabella  «D»,  a
seguito della accertata inosservanza di uno o piu' obblighi  previsti
dal presente decreto e dalle linee guida, a fronte  del  monitoraggio
effettuato nel triennio 2014-2016 dal  Servizio  centrale.  Per  ogni
inosservanza accertata verra' inviato all'ente locale  un  avviso  da
parte della Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale,
con l'invito ad  ottemperare  alle  inosservanze  rilevate  entro  il
termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio. 
  La decurtazione del punteggio attribuito puo' comportare la revoca,
parziale o totale, del contributo, attraverso  un  provvedimento  del
Direttore   centrale,    in    misura    proporzionale    all'entita'
dell'inosservanza accertata. 
  La revoca parziale del contributo e' disposta in  presenza  di  una
decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti  complessivi.  La
revoca  totale  del  contributo  e'  disposta  in  presenza  di   una
decurtazione di punteggio compresa tra 14 e 20 punti complessivi. 
  Qualora  l'ente  locale  presenti  domanda  di  contributo  per  il
triennio  successivo,  le  decurtazioni  di  punteggio  e  la  revoca
parziale o totale saranno considerate dalla Commissione  in  sede  di
valutazione della proposta progettuale ai fini della formazione della
graduatoria. 
  2. In caso di revoca, l'importo del  contributo  da  restituire  e'
versato  dall'ente  locale  secondo  le   modalita'   contenute   nel
provvedimento di decadenza adottato dal Direttore centrale.