Art. 14 Revoca del contributo 1. All'atto dell'assegnazione del contributo, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti. Tale punteggio subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella «D», a seguito della accertata inosservanza di uno o piu' obblighi previsti dal presente decreto e dalle linee guida, a fronte del monitoraggio effettuato nel triennio 2014-2016 dal Servizio centrale. Per ogni inosservanza accertata verra' inviato all'ente locale un avviso da parte della Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, con l'invito ad ottemperare alle inosservanze rilevate entro il termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio. La decurtazione del punteggio attribuito puo' comportare la revoca, parziale o totale, del contributo, attraverso un provvedimento del Direttore centrale, in misura proporzionale all'entita' dell'inosservanza accertata. La revoca parziale del contributo e' disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti complessivi. La revoca totale del contributo e' disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 14 e 20 punti complessivi. Qualora l'ente locale presenti domanda di contributo per il triennio successivo, le decurtazioni di punteggio e la revoca parziale o totale saranno considerate dalla Commissione in sede di valutazione della proposta progettuale ai fini della formazione della graduatoria. 2. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire e' versato dall'ente locale secondo le modalita' contenute nel provvedimento di decadenza adottato dal Direttore centrale.