Art. 2 
 
 
                       Durata degli interventi 
 
  1. Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento stabilisce, con
riferimento   alla   durata   triennale   dei   servizi   finalizzati
all'accoglienza di richiedenti/titolari di protezione  internazionale
per i quali gli enti locali richiedono un  contributo,  la  capacita'
ricettiva dello SPRAR. 
  2. Il contributo, secondo i principi  della  contabilita'  generale
dello Stato, viene assegnato distintamente  per  ciascun  anno  della
triennalita' di vigenza del bando.