Art. 2 Durata degli interventi 1. Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento stabilisce, con riferimento alla durata triennale dei servizi finalizzati all'accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale per i quali gli enti locali richiedono un contributo, la capacita' ricettiva dello SPRAR. 2. Il contributo, secondo i principi della contabilita' generale dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno della triennalita' di vigenza del bando.