Art. 3 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
  1. Accedono  alla  ripartizione  delle  disponibilita'  del  Fondo,
riservate  al  sostegno  finanziario  dei  servizi  di  cui  all'art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  39/1990,  gli  enti  locali,   anche
eventualmente associati, le  loro  unioni  o  consorzi  che  prestano
servizi  finalizzati  all'accoglienza  dei  richiedenti/titolari   di
protezione  internazionale  e  dei  loro  familiari,  nonche'   degli
stranieri e dei loro familiari beneficiari di  protezione  umanitaria
ai sensi dell'art. 32 del «decreto procedure». 
  Per  accedere  alla  ripartizione  del  Fondo,  gli   enti   locali
presentano, in carta libera, domanda di contributo  sottoscritta  dal
rappresentante dell'amministrazione o dell'ente  locale,  utilizzando
esclusivamente gli appositi modelli «A», «B», «B1», «B2», «C», «C1» e
«D» allegati al presente decreto, di cui all'art. 15. 
  Gli enti locali devono inoltre produrre i seguenti documenti: 
  copia del documento di identita', in corso di validita', del legale
rappresentante dell'ente locale che ha presentato la domanda o di  un
suo delegato; 
  lettere di adesione di enti locali che offrono servizi a favore del
progetto o sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza; 
  dichiarazione di impegno dell'ente locale di  avvalersi  di  uno  o
piu' enti attuatori  con  pluriennale  consecutiva  esperienza  nella
presa in carico di richiedenti/titolari di protezione  internazionale
comprovata  da  attivita'  e  servizi  in  essere  al  momento  della
presentazione della domanda (nei casi in cui  l'ente  locale  intenda
avvalersi di ente attuatore); 
  piantine  delle  strutture  adibite  all'accoglienza  dei  soggetti
disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessita'  di
assistenza  sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  specialistica   e/o
prolungata e all'accoglienza di  minori  stranieri  non  accompagnati
richiedenti asilo; 
  autorizzazione e accreditamento della struttura di accoglienza  per
i minori  non  accompagnati,  cosi'  come  previsto  dalla  normativa
regionale e nazionale, laddove non  sussista  ancora  un  recepimento
regionale del decreto ministeriale n. 308/2001. 
  2. E' ammissibile una sola domanda  di  contributo  per  ogni  ente
locale  anche  se  presentata  in  forma  associata,  come  unione  o
consorzio. La presentazione di una seconda e di una terza domanda  di
contributo da parte dello stesso ente e' ammissibile nel rispetto del
limite  complessivo  dei  posti  di  cui   all'art.   5,   comma   2,
esclusivamente se relativa ai servizi specifici, riservati  a  minori
stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale o umanitaria,  nonche'  a  persone  disabili  e/o  con
disagio mentale  o  psicologico  e/o  con  necessita'  di  assistenza
sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata. 
  3. Le domande, in duplice copia, sono consegnate a mano o  inviate,
tramite  raccomandata  con  ricevuta   di   ritorno,   al   Ministero
dell'interno, Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione  -
Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione  e  l'asilo,
piazza del Viminale - 00184 Roma, entro quarantacinque  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.