Art. 3 Presentazione della domanda 1. Accedono alla ripartizione delle disponibilita' del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/1990, gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonche' degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 32 del «decreto procedure». Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli enti locali presentano, in carta libera, domanda di contributo sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o dell'ente locale, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli «A», «B», «B1», «B2», «C», «C1» e «D» allegati al presente decreto, di cui all'art. 15. Gli enti locali devono inoltre produrre i seguenti documenti: copia del documento di identita', in corso di validita', del legale rappresentante dell'ente locale che ha presentato la domanda o di un suo delegato; lettere di adesione di enti locali che offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza; dichiarazione di impegno dell'ente locale di avvalersi di uno o piu' enti attuatori con pluriennale consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale comprovata da attivita' e servizi in essere al momento della presentazione della domanda (nei casi in cui l'ente locale intenda avvalersi di ente attuatore); piantine delle strutture adibite all'accoglienza dei soggetti disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata e all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo; autorizzazione e accreditamento della struttura di accoglienza per i minori non accompagnati, cosi' come previsto dalla normativa regionale e nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto ministeriale n. 308/2001. 2. E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata, come unione o consorzio. La presentazione di una seconda e di una terza domanda di contributo da parte dello stesso ente e' ammissibile nel rispetto del limite complessivo dei posti di cui all'art. 5, comma 2, esclusivamente se relativa ai servizi specifici, riservati a minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria, nonche' a persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata. 3. Le domande, in duplice copia, sono consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'interno, Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, piazza del Viminale - 00184 Roma, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.