Art. 4 Cause di inammissibilita' e di esclusione 1. Sono inammissibili: a) le domande spedite dopo la decorrenza del termine di cui al precedente art. 3, comma 3; b) le domande di contributo non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema unito al modello di domanda di cui all'allegato «C» ; c) le domande redatte su formulari non conformi ai modelli allegati al presente decreto e/o privi della firma del legale rappresentante. Nel caso di presentazione di piu' domande da parte del medesimo ente locale per una stessa graduatoria, di cui al successivo art. 9 del presente decreto, e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalita' stabilite dal precedente art. 3. 2. Sono escluse: a) le domande di partecipazione alla ripartizione del Fondo riferite a servizi non operativi dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda; b) le domande che non prevedono i servizi minimi garantiti indicati nelle linee guida; c) le domande prive della dichiarazione di impegno a destinare alla rete nazionale dello SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza; d) le domande prive della dichiarazione d'impegno ad attivare posti aggiuntivi di accoglienza secondo le modalita' di cui al successivo art. 6. Nel caso di enti locali che decidano di avvalersi della collaborazione di enti attuatori, la domanda deve essere corredata, pena l'esclusione, da una dichiarazione circa la pluriennale e consecutiva esperienza degli enti attuatori nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attivita' e servizi in essere al momento della presentazione della proposta progettuale. Comporta, altresi', l'esclusione della domanda il mancato rispetto dei termini di invio dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste dalla commissione di cui all'art. 8 nei casi previsti nel medesimo articolo.