Art. 4 
 
 
              Cause di inammissibilita' e di esclusione 
 
  1. Sono inammissibili: 
  a) le domande spedite dopo la decorrenza  del  termine  di  cui  al
precedente art. 3, comma 3; 
  b) le domande di contributo non  corredate  dal  piano  finanziario
redatto secondo  lo  schema  unito  al  modello  di  domanda  di  cui
all'allegato «C» ; 
  c) le domande redatte su formulari non conformi ai modelli allegati
al presente decreto e/o privi della firma del legale rappresentante. 
  Nel caso di presentazione di piu' domande  da  parte  del  medesimo
ente locale per una stessa graduatoria, di cui al successivo  art.  9
del presente decreto,  e'  ammissibile  quella  pervenuta  per  prima
secondo i tempi e le modalita' stabilite dal precedente art. 3. 
  2. Sono escluse: 
  a)  le  domande  di  partecipazione  alla  ripartizione  del  Fondo
riferite a servizi  non  operativi  dal  mese  di  gennaio  dell'anno
immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda; 
  b) le domande che non prevedono i servizi minimi garantiti indicati
nelle linee guida; 
  c) le domande prive della dichiarazione di impegno a destinare alla
rete nazionale dello SPRAR una percentuale minima del  70  per  cento
dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza; 
  d) le domande prive della dichiarazione d'impegno ad attivare posti
aggiuntivi di accoglienza secondo le modalita' di cui  al  successivo
art. 6. 
  Nel  caso  di  enti  locali  che  decidano   di   avvalersi   della
collaborazione di enti attuatori, la domanda deve  essere  corredata,
pena l'esclusione,  da  una  dichiarazione  circa  la  pluriennale  e
consecutiva esperienza degli enti attuatori nella presa in carico  di
richiedenti/titolari  di  protezione  internazionale,  comprovata  da
attivita' e servizi in essere al momento  della  presentazione  della
proposta progettuale. 
  Comporta, altresi', l'esclusione della domanda il mancato  rispetto
dei termini di invio dei chiarimenti e delle integrazioni documentali
richieste dalla commissione di cui all'art. 8 nei casi  previsti  nel
medesimo articolo.