Art. 5 Capacita' ricettiva dei servizi di accoglienza 1. Gli enti locali che presentano domanda di contributo debbono destinare allo SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza. All'assegnazione di tali posti provvede direttamente la Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, che puo' disporre, sulla base delle esigenze, di destinare tali posti a beneficiari con caratteristiche diverse rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo originaria. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, da indicare al momento della presentazione della domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze della rete nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 140/2005. 2. La capacita' ricettiva dei servizi di accoglienza, ad esclusione di quelli specificamente destinati ai soli minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria, nonche' alle persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, non deve essere inferiore a quindici posti ne' superiore a: a) quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti; b) venticinque posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 40.000 abitanti; c) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 200.000 abitanti; d) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, nel cui territorio e' presente un centro di cui all'art. 20 del «decreto procedure» e all'art. 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40; e) cento posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 200.001 e 1.000.000 abitanti; f) centocinquanta posti nel caso di enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti; g) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti. Per quanto concerne i servizi di accoglienza specificamente predisposti per i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria, in ogni caso il limite minimo del numero dei posti e' dieci. La capacita' ricettiva dei servizi di accoglienza predisposti per i soggetti con disagio mentale o psicologico e con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata non deve essere inferiore a quattro posti, ne' superiore a otto posti, esclusivamente destinati a tale tipo di vulnerabilita'. Nel caso in cui la domanda di contributo e' presentata da un consorzio, da un'unione di comuni, da un'associazione di comuni, ovvero da una provincia, il numero degli abitanti va calcolato in base alla popolazione dei soli comuni dove sorgono le strutture di accoglienza.