Art. 5 
 
 
           Capacita' ricettiva dei servizi di accoglienza 
 
  1. Gli enti locali che presentano  domanda  di  contributo  debbono
destinare allo SPRAR una percentuale minima  del  70  per  cento  dei
posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza. 
  All'assegnazione di tali posti provvede direttamente  la  Direzione
centrale, tramite il Servizio centrale, che puo' disporre, sulla base
delle  esigenze,  di  destinare  tali   posti   a   beneficiari   con
caratteristiche diverse rispetto a quelle indicate nella  domanda  di
contributo originaria. 
  I posti disponibili per l'accoglienza  dei  richiedenti  protezione
internazionale, da indicare  al  momento  della  presentazione  della
domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze  della
rete nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 140/2005. 
  2. La capacita' ricettiva dei servizi di accoglienza, ad esclusione
di quelli specificamente  destinati  ai  soli  minori  stranieri  non
accompagnati   richiedenti   asilo   o   titolari    di    protezione
internazionale o umanitaria, nonche' alle persone  disabili  e/o  con
disagio mentale  o  psicologico  e/o  con  necessita'  di  assistenza
sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o  prolungata,  non
deve essere inferiore a quindici posti ne' superiore a: 
  a) quindici posti per  i  servizi  degli  enti  locali,  singoli  o
consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti; 
  b) venticinque posti per i servizi degli  enti  locali,  singoli  o
consorziati, con una  popolazione  complessiva  tra  5.001  e  40.000
abitanti; 
  c) cinquanta posti per i  servizi  degli  enti  locali,  singoli  o
consorziati, con una popolazione complessiva  tra  40.001  e  200.000
abitanti; 
  d) cinquanta posti per i  servizi  degli  enti  locali,  singoli  o
consorziati, nel cui territorio e' presente un centro di cui all'art.
20 del «decreto procedure» e all'art. 12 della legge 6 marzo 1998, n.
40; 
  e)  cento  posti  per  i  servizi  degli  enti  locali,  singoli  o
consorziati, con una popolazione complessiva tra 200.001 e  1.000.000
abitanti; 
  f)  centocinquanta  posti  nel  caso  di  enti  locali,  singoli  o
consorziati,  con  una  popolazione  complessiva  tra   1.000.001   e
2.000.000 abitanti; 
  g) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli
o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti. 
  Per  quanto  concerne  i  servizi  di  accoglienza   specificamente
predisposti per i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo
o titolari di protezione internazionale o umanitaria, in ogni caso il
limite minimo del numero dei posti e' dieci. 
  La capacita' ricettiva dei servizi di accoglienza predisposti per i
soggetti con disagio  mentale  o  psicologico  e  con  necessita'  di
assistenza  sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  specialistica   e/o
prolungata non deve essere inferiore a quattro posti, ne' superiore a
otto posti, esclusivamente destinati a tale tipo di vulnerabilita'. 
  Nel caso in cui la  domanda  di  contributo  e'  presentata  da  un
consorzio, da un'unione di  comuni,  da  un'associazione  di  comuni,
ovvero da una provincia, il numero degli  abitanti  va  calcolato  in
base alla popolazione dei soli comuni dove sorgono  le  strutture  di
accoglienza.