Art. 6 
 
 
      Capacita' ricettiva dei servizi di accoglienza aggiuntivi 
 
  1. L'ente locale che presenta domanda di contributo ha l'obbligo di
garantire, nel corso del triennio di vigenza del bando, l'attivazione
di una percentuale di posti aggiuntivi su richiesta  della  Direzione
centrale per il tramite del Servizio centrale. 
  2. L'attivazione ha carattere facoltativo per gli enti  locali  che
presentino domande  riferite  a  servizi  per  minori  stranieri  non
accompagnati   richiedenti   asilo   o   titolari    di    protezione
internazionale o umanitaria o per persone disabili  e/o  con  disagio
mentale o psicologico e/o con  necessita'  di  assistenza  sanitaria,
sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata. 
  3. La percentuale di posti aggiuntivi viene calcolata  in  base  al
numero di posti effettivamente finanziati secondo i seguenti criteri: 
  a) da un minimo obbligatorio di 40 per cento a un  massimo  di  100
per cento per i progetti fino a 25 posti; 
  b) da un minimo obbligatorio di 30 per cento a un  massimo  di  100
per cento per i progetti da 26 fino a 50 posti; 
  c) da un minimo obbligatorio di 20 per cento a un  massimo  di  100
per cento per i progetti da 51 posti e oltre. 
  I posti vanno calcolati con arrotondamento per  difetto  all'unita'
inferiore. 
  4. Per i posti aggiuntivi non e'  richiesto  alcun  cofinanziamento
all'ente locale. Non e' necessario, inoltre, indicare  nella  domanda
di contributo le strutture da  destinare  all'attivazione  dei  posti
aggiuntivi, fermo restando  la  conformita'  delle  stesse  a  quanto
previsto dalle linee guida. 
    
  5. A partire dalla ricezione della  richiesta  di  attivazione  dei
posti aggiuntivi, gli enti locali sono tenuti ad  attivare,  i  primi
sei posti, entro i successivi sette  giorni  lavorativi.  I  restanti
posti andranno attivati entro e non oltre i successivi  venti  giorni
lavorativi. 
  6. Per ogni posto aggiuntivo attivato viene riconosciuto  un  costo
pro die/pro capite pari ad euro 35. Agli enti locali  che,  ai  sensi
del  comma  2,  offrono  facoltativamente  posti  aggiuntivi,   viene
assegnato,  a  concorrenza  delle  spese  sostenute,  un   contributo
giornaliero a persona di euro 35.