Art. 7 
 
 
                         Costi inammissibili 
 
  1. Non sono ammissibili i costi per  l'acquisto  di  immobili,  ne'
quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto
degli stessi. 
  2. Non sono ammissibili i costi di adeguamento delle  strutture  da
adibire  all'accoglienza,  ad  eccezione  degli   enti   locali   che
presentano domanda di contributo per la prima volta, oppure di quelli
che, pur avendola presentata negli anni precedenti, non  siano  stati
mai ammessi al contributo. 
  Non sono, altresi', ammissibili i costi di adeguamento  riferiti  a
strutture  che  abbiano  beneficiato,  o  per  le  quali  sia   stato
richiesto, un contributo a valere sui Programmi operativi nazionali -
PON. 
  Per gli enti locali che ne hanno titolo e' possibile imputare costi
di adeguamento per una quota non superiore al  dieci  per  cento  del
costo complessivo del servizio ammesso al contributo. 
  I lavori di adeguamento devono essere ultimati entro  e  non  oltre
sessanta giorni dalla data  di  comunicazione  dell'assegnazione  del
contributo.