Art. 7 Costi inammissibili 1. Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di immobili, ne' quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi. 2. Non sono ammissibili i costi di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza, ad eccezione degli enti locali che presentano domanda di contributo per la prima volta, oppure di quelli che, pur avendola presentata negli anni precedenti, non siano stati mai ammessi al contributo. Non sono, altresi', ammissibili i costi di adeguamento riferiti a strutture che abbiano beneficiato, o per le quali sia stato richiesto, un contributo a valere sui Programmi operativi nazionali - PON. Per gli enti locali che ne hanno titolo e' possibile imputare costi di adeguamento per una quota non superiore al dieci per cento del costo complessivo del servizio ammesso al contributo. I lavori di adeguamento devono essere ultimati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.