Art. 8 
 
 
                     Commissione di valutazione 
                     delle domande di contributo 
 
  1. Ai fini della selezione delle domande di  cui  all'art.  3,  con
provvedimento del Capo Dipartimento e' istituita una  Commissione  di
valutazione composta dal direttore centrale dei  servizi  civili  per
l'immigrazione e l'asilo o da un suo delegato che la presiede, da  un
dirigente di II fascia in servizio presso il Ministero  dell'interno,
da un  rappresentante  dell'Associazione  nazionale  comuni  italiani
(ANCI), da un  rappresentante  dell'Unione  delle  province  d'Italia
(UPI).  Compongono,  inoltre,  la   Commissione   un   rappresentante
dell'alto commissariato delle Nazioni unite per i  rifugiati  (ACNUR)
ed un rappresentante delle regioni. La segreteria  della  Commissione
e' assicurata da un  funzionario  in  servizio  presso  la  Direzione
centrale. 
  Per  le  attivita'  connesse  alla  valutazione  dei  progetti,  la
Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio centrale. 
  La  partecipazione  alla  Commissione  non  comporta   compensi   o
rimborsi. 
  2. La Commissione di valutazione e' validamente costituita  con  la
maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;  in
caso di parita' prevale il voto del presidente. 
  3. La Commissione, nel  corso  della  valutazione,  si  riserva  la
facolta' di: 
  chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata  e
agli elementi non sostanziali contenuti nella domanda; 
  chiedere integrazioni documentali  riguardo  a  mere  irregolarita'
formali della documentazione ricevuta. 
  In tali ipotesi la Commissione assegna un termine perentorio  entro
il quale, pena l'esclusione,  l'ente  locale  deve  far  pervenire  i
chiarimenti o le integrazioni richieste. 
  4. Al fine di garantire la piu' ampia distribuzione dei servizi  di
accoglienza sul territorio, la  Commissione  puo'  chiedere  all'ente
locale una riduzione dei  posti  in  accoglienza  rispetto  a  quelli
offerti nella domanda di partecipazione al bando. 
  In tal caso, l'ente locale che accoglie la  richiesta  rimodula  in
maniera conseguente il progetto ed il relativo  piano  finanziario  e
fornisce alla Commissione i chiarimenti o le integrazioni richieste. 
  5. All'esito dell'esame delle domande  la  Commissione  assegna  ai
singoli progetti i punteggi secondo le modalita' stabilite  dall'art.
9, forma ed approva le distinte graduatorie degli enti locali ammessi
al contributo.