Art. 8 Commissione di valutazione delle domande di contributo 1. Ai fini della selezione delle domande di cui all'art. 3, con provvedimento del Capo Dipartimento e' istituita una Commissione di valutazione composta dal direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo o da un suo delegato che la presiede, da un dirigente di II fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Compongono, inoltre, la Commissione un rappresentante dell'alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) ed un rappresentante delle regioni. La segreteria della Commissione e' assicurata da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale. Per le attivita' connesse alla valutazione dei progetti, la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio centrale. La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi. 2. La Commissione di valutazione e' validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. La Commissione, nel corso della valutazione, si riserva la facolta' di: chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata e agli elementi non sostanziali contenuti nella domanda; chiedere integrazioni documentali riguardo a mere irregolarita' formali della documentazione ricevuta. In tali ipotesi la Commissione assegna un termine perentorio entro il quale, pena l'esclusione, l'ente locale deve far pervenire i chiarimenti o le integrazioni richieste. 4. Al fine di garantire la piu' ampia distribuzione dei servizi di accoglienza sul territorio, la Commissione puo' chiedere all'ente locale una riduzione dei posti in accoglienza rispetto a quelli offerti nella domanda di partecipazione al bando. In tal caso, l'ente locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera conseguente il progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione i chiarimenti o le integrazioni richieste. 5. All'esito dell'esame delle domande la Commissione assegna ai singoli progetti i punteggi secondo le modalita' stabilite dall'art. 9, forma ed approva le distinte graduatorie degli enti locali ammessi al contributo.