Art. 9 
 
 
            Punteggi per la formazione della graduatoria 
 
  1. La  Commissione  di  cui  all'art.  8  elabora  tre  graduatorie
distinguendo: 
  a) graduatoria delle domande di contributo  che  prevedono  servizi
esclusivamente  destinati  ai  minori  stranieri   non   accompagnati
richiedenti  asilo  o  titolari  di   protezione   internazionale   o
umanitaria; 
  b) graduatoria delle domande di contributo  che  prevedono  servizi
esclusivamente destinati a persone disabili e/o con disagio mentale o
psicologico e/o con necessita' di  assistenza  sanitaria,  sociale  e
domiciliare, specialistica e/o prolungata; 
  c) graduatoria delle domande che prevedono servizi  destinati  alle
restanti categorie di beneficiari. 
  2. Al fine della formazione della  graduatoria  la  Commissione  di
valutazione  assegna  ad  ogni  istanza  di  contributo  il  seguente
punteggio utile: 
  a)  punti  0,50  per  ogni  anno  di  attivita'  dell'ente   locale
finanziato dal Fondo, fino ad un massimo di sei anni; 
  b) un punteggio pari al quoziente fra costo totale e costo di tutto
il personale dell'ente locale  e/o  dell'ente  attuatore  stabilmente
impiegato (dipendenti e collaboratori) fino  a  un  massimo  di  2,40
punti; 
  c) punti 0,20 per ogni cinque per cento in piu' di  cofinanziamento
rispetto al venti per cento previsto dall'art. 1-sexies, comma 2, del
«decreto-legge»   e   dettagliato   secondo   i   criteri    previsti
dall'allegato» C1«fino ad un massimo di 0,60; 
  d) punti da 0 a 4 per la coerenza e la proporzionalita'  del  piano
finanziario rispetto alle attivita' previste dal progetto; 
  e) punti da 0 a  6  per  la  qualita'  della  proposta  progettuale
presentata; 
  f) punti da 0 a 4 per il livello di aderenza ai parametri  previsti
dalle linee guida. 
  3. In caso di parita' di punteggio,  il  titolo  di  preferenza  e'
costituito dal maggiore numero di posti riservati dall'ente locale in
favore dello SPRAR. In caso di ulteriore parita' di punteggio saranno
prioritariamente ammessi gli enti locali che, oltre  ai  posti  e  ai
servizi  specifici  di  cui  al  comma  1  lettere  a),  b),  abbiano
presentato anche una domanda di contributo per  la  realizzazione  di
servizi  di  accoglienza  in  favore   di   richiedenti/titolari   di
protezione di cui al comma 1 lettera c).