Art. 9 Punteggi per la formazione della graduatoria 1. La Commissione di cui all'art. 8 elabora tre graduatorie distinguendo: a) graduatoria delle domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente destinati ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria; b) graduatoria delle domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente destinati a persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata; c) graduatoria delle domande che prevedono servizi destinati alle restanti categorie di beneficiari. 2. Al fine della formazione della graduatoria la Commissione di valutazione assegna ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile: a) punti 0,50 per ogni anno di attivita' dell'ente locale finanziato dal Fondo, fino ad un massimo di sei anni; b) un punteggio pari al quoziente fra costo totale e costo di tutto il personale dell'ente locale e/o dell'ente attuatore stabilmente impiegato (dipendenti e collaboratori) fino a un massimo di 2,40 punti; c) punti 0,20 per ogni cinque per cento in piu' di cofinanziamento rispetto al venti per cento previsto dall'art. 1-sexies, comma 2, del «decreto-legge» e dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato» C1«fino ad un massimo di 0,60; d) punti da 0 a 4 per la coerenza e la proporzionalita' del piano finanziario rispetto alle attivita' previste dal progetto; e) punti da 0 a 6 per la qualita' della proposta progettuale presentata; f) punti da 0 a 4 per il livello di aderenza ai parametri previsti dalle linee guida. 3. In caso di parita' di punteggio, il titolo di preferenza e' costituito dal maggiore numero di posti riservati dall'ente locale in favore dello SPRAR. In caso di ulteriore parita' di punteggio saranno prioritariamente ammessi gli enti locali che, oltre ai posti e ai servizi specifici di cui al comma 1 lettere a), b), abbiano presentato anche una domanda di contributo per la realizzazione di servizi di accoglienza in favore di richiedenti/titolari di protezione di cui al comma 1 lettera c).