Art. 2 
 
  Le  offerte  degli  operatori  relative   alla   tranche   di   cui
all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro  le  ore
11 del giorno  27  agosto  2013,  con  l'osservanza  delle  modalita'
indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e  9  del  citato  decreto  del  5
giugno 2013. 
  La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato
decreto del 5 giugno 2013,  verra'  corrisposta  nella  misura  dello
0,30% del capitale nominale sottoscritto.