Art. 2 
 
  1. Sono vietati: 
    a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita'; 
    b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo
scopo di svilupparne l'aggressivita'; 
    c) la sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi'  come  definito
all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; 
    d)  la  vendita,  l'esposizione  ai  fini   di   vendita   e   la
commercializzazione di cani sottoposti a  interventi  chirurgici  non
conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la  protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13  novembre  1987,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre  2010,  n.
201. 
  2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita' all'articolo
10 della citata Convenzione europea sono  certificati  da  un  medico
veterinario.  Il  certificato  veterinario  segue  l'animale  ed   e'
presentato quando richiesto dalle autorita' competenti. 
  3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo
10  della   citata   Convenzione   europea   sono   da   considerarsi
maltrattamento animale ai  sensi  dell'articolo  544-ter  del  codice
penale.