Art. 2 1. Sono vietati: a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita'; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita'; c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201. 2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita' all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed e' presentato quando richiesto dalle autorita' competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.