Art. 4 
 
  1. E'  vietato  possedere  o  detenere  cani  registrati  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3: 
    a) ai delinquenti abituali o per tendenza; 
    b) a chi e' sottoposto a misure  di  prevenzione  personale  o  a
misura di sicurezza personale; 
    c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il  patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni; 
    d) a chiunque abbia riportato condanna, anche  non  definitiva  o
decreto penale di condanna, per i reati di  cui  agli  articoli  727,
544-ter, 544-quater,  544-quinques  del  codice  penale,  per  quelli
previsti dall'articolo 2 della  legge  20  luglio  2004,  n.  189,  e
dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201; 
    e) ai minori di 18 anni,  agli  interdetti  e  agli  inabili  per
infermita' di mente.