Art. 5 
 
  Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la
rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 4, le Regioni  e
le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi
regionali, alla realizzazione del  Sistema  informativo  dei  servizi
sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n.  328,  a
partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo
degli interventi per  le  persone  non  autosufficienti  (SINA),  del
sistema informativo sulla cura e la protezione dei  bambini  e  delle
loro famiglie (SINBA) e  del  sistema  informativo  su  interventi  e
servizi sociali a contrasto della poverta' e dell'esclusione  sociale
(SIP), ferma restando l'adozione  dei  provvedimenti  necessari  allo
scambio di dati di cui all'art. 16,  comma  1,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35.