Art. 5 Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 4, le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.