Art. 7 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, l'erogazione di una quota pari all'80% del totale delle
risorse destinate alle regioni, di cui alla Tabella  2  del  presente
decreto, e' sospesa nelle more del ricevimento delle comunicazioni da
inviare alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato art. 2
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,  con  le  quali  gli  enti
interessati danno atto del documentato rispetto delle  condizioni  di
cui al comma 1 del medesimo art. 2. 
  In attesa del ricevimento di tali comunicazioni, relativamente alle
risorse destinate alle  regioni  e'  autorizzata  l'erogazione  della
restante quota del 20%, secondo quanto previsto nella Tabella 2A.