Art. 7 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, l'erogazione di una quota pari all'80% del totale delle risorse destinate alle regioni, di cui alla Tabella 2 del presente decreto, e' sospesa nelle more del ricevimento delle comunicazioni da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, con le quali gli enti interessati danno atto del documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 2. In attesa del ricevimento di tali comunicazioni, relativamente alle risorse destinate alle regioni e' autorizzata l'erogazione della restante quota del 20%, secondo quanto previsto nella Tabella 2A.