Art. 2 
 
 
                         Requisiti oggettivi 
 
  1. Sono ammessi a contributo  i  progetti  volti  a  valorizzare  e
divulgare la conoscenza e la memoria degli eventi che portarono  alla
liberazione dal nazi-fascismo e alla nascita della democrazia e  che,
in particolare, soddisfano almeno due delle seguenti caratteristiche: 
    a) capacita' di promuovere, salvaguardare e diffondere a  livello
nazionale, e se possibile internazionale,  la  conoscenza  dei  fatti
storici  ed  i  luoghi  legati  alla  Resistenza  e  alla  Guerra  di
liberazione; 
    b) capacita' di informare e coinvolgere i giovani, in particolare
gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, le universita' ed i
centri di formazione professionale; 
    c)   carattere   permanente   e   duraturo    degli    interventi
infrastrutturali  e  delle   iniziative   culturali,   espositive   e
scientifiche, al fine di potenziare le strutture  esistenti,  nonche'
di conservare e diffondere  i  materiali  della  Resistenza  e  della
Guerra di liberazione; 
    d) capacita' di aderire ad un sistema  programmatico  omogeneo  e
integrato delle iniziative  celebrative  proposte  da  enti  pubblici
centrali e locali e da soggetti privati. 
  2. I progetti possono consistere in: 
    a)   interventi   infrastrutturali   ed   iniziative   culturali,
espositive  e  scientifiche,  al  fine  di  potenziare  le  strutture
esistenti, nonche' di conservare e diffondere i materiali inerenti la
Resistenza e la Guerra di liberazione; 
    b) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio; 
    c) iniziative di  informazione  e  comunicazione,  anche  tramite
stampa periodica; 
    d) organizzazione di manifestazioni e incontri; 
    e) qualunque altra  iniziativa  connessa  alle  celebrazioni  del
settantesimo  anniversario  della  Resistenza  e   alla   Guerra   di
liberazione, rispondente alle finalita' sopra richiamate.