Art. 2 Requisiti oggettivi 1. Sono ammessi a contributo i progetti volti a valorizzare e divulgare la conoscenza e la memoria degli eventi che portarono alla liberazione dal nazi-fascismo e alla nascita della democrazia e che, in particolare, soddisfano almeno due delle seguenti caratteristiche: a) capacita' di promuovere, salvaguardare e diffondere a livello nazionale, e se possibile internazionale, la conoscenza dei fatti storici ed i luoghi legati alla Resistenza e alla Guerra di liberazione; b) capacita' di informare e coinvolgere i giovani, in particolare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, le universita' ed i centri di formazione professionale; c) carattere permanente e duraturo degli interventi infrastrutturali e delle iniziative culturali, espositive e scientifiche, al fine di potenziare le strutture esistenti, nonche' di conservare e diffondere i materiali della Resistenza e della Guerra di liberazione; d) capacita' di aderire ad un sistema programmatico omogeneo e integrato delle iniziative celebrative proposte da enti pubblici centrali e locali e da soggetti privati. 2. I progetti possono consistere in: a) interventi infrastrutturali ed iniziative culturali, espositive e scientifiche, al fine di potenziare le strutture esistenti, nonche' di conservare e diffondere i materiali inerenti la Resistenza e la Guerra di liberazione; b) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio; c) iniziative di informazione e comunicazione, anche tramite stampa periodica; d) organizzazione di manifestazioni e incontri; e) qualunque altra iniziativa connessa alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e alla Guerra di liberazione, rispondente alle finalita' sopra richiamate.