Art. 3 Requisiti soggettivi 1. Possono accedere alla ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 92, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 i soggetti individuati dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane, di seguito denominata «Confederazione», con le modalita' di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), con esclusione in ogni caso del fine di lucro. 2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti: a) non avere riportato condanna, ancorche' non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione; c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonche' delle assicurazioni sociali. 3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. 4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento. 4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.