Art. 3 
 
 
                        Requisiti soggettivi 
 
  1. Possono accedere alla ripartizione del fondo di cui all'art.  1,
comma 92, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 i soggetti individuati
dalla   Confederazione   delle   Associazioni   Combattentistiche   e
Partigiane, di seguito denominata «Confederazione», con le  modalita'
di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), con esclusione in ogni caso del
fine di lucro. 
  2. Per  l'ammissione  alla  ripartizione  di  cui  al  comma  1,  i
richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono  possedere
i seguenti requisiti: 
    a) non avere riportato  condanna,  ancorche'  non  definitiva,  o
l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi,  salva  la
riabilitazione; 
    b) non essere stati dichiarati falliti  o  insolventi,  salva  la
riabilitazione; 
    c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento  delle
imposte e delle tasse, nonche' delle assicurazioni sociali. 
  3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti dal legale
rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della
gestione dell'intervento. 
  4. I requisiti soggettivi di cui al  comma  2,  sono  comprovati  a
norma degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante distinte  dichiarazioni
del legale rappresentante, degli amministratori  e  del  responsabile
tecnico della gestione dell'intervento. 
  4-bis.  Le  sottoscrizioni  di   tutte   le   dichiarazioni   sopra
specificate  non  sono  soggette  ad  autenticazione,  se  presentate
unitamente a copia fotostatica  di  un  documento  di  identita'  del
sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.