Art. 4 Ripartizione del fondo di spesa 1. Il fondo previsto dall'art. 1, comma 92, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinato a consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2013, e' ripartito ed assegnato alle seguenti macrocategorie: a) una quota non superiore al 20 per cento delle suddette risorse e' destinata al finanziamento del rafforzamento del Museo Storico della Liberazione; b) un quota non inferiore all'80 per cento delle suddette risorse e' destinata al finanziamento dei progetti di cui all'art. 2, comma 2. 2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), erogati in favore di progetti promossi dalla Confederazione, sono caratterizzati dai seguenti limiti di spesa: a) euro centomila per le iniziative di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera a); b) euro venticinquemila per la realizzazione dei progetti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e). 3. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogati quale contribuzione a copertura parziale o totale dei progetti promossi dalla Confederazione. 4. Il fondo di cui al comma 1 puo' essere utilizzato anche per progetti non realizzati nell'anno di competenza purche' entro il 31 dicembre 2013 la corrispondente proposta sia stata deliberata e verificata, e la relativa somma sia stata impegnata sul fondo di riferimento.