Art. 5 Compiti della Confederazione delle Associazioni combattentistiche e Partigiane 1. La Confederazione, in piena autonomia e, se ritenuto opportuno, anche attraverso la costituzione di un apposito comitato, svolge i seguenti compiti: a) individua, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalita' di accesso ed i termini di presentazione delle domande con l'indirizzo a cui inoltrarle, dandone opportuna informazione alla pubblica utenza; a tal fine tali informazioni saranno pubblicate anche sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it ; b) esamina le istanze pervenute e predispone l'elenco dei progetti che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 2 e 3; c) inoltra l'elenco dei progetti al Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e ne acquisisce il parere, attese le finalita' istituzionali di tale organo; d) completa la procedura istruttoria dei progetti e a tal fine: i. valuta la corrispondenza dei progetti proposti a finanziamento con la normativa vigente ed in particolare i contenuti e le finalita' del presente decreto; ii. verifica la congruita' tecnico economica degli stessi; iii. verifica altresi' la capacita' dei singoli progetti di inserirsi in un sistema complessivo integrato, sotto il profilo culturale, espositivo e di fruibilita' del pubblico; e) inoltra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, l'elenco dei progetti ricevuti ritenuti meritevoli di finanziamento, specificando quali intende promuovere o patrocinare.