Art. 5 
 
 
Compiti della Confederazione delle Associazioni  combattentistiche  e
                             Partigiane 
 
  1. La Confederazione, in piena autonomia e, se ritenuto  opportuno,
anche attraverso la costituzione di un apposito  comitato,  svolge  i
seguenti compiti: 
    a)  individua,  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione   del
presente  decreto,  le  modalita'  di  accesso  ed   i   termini   di
presentazione delle domande con l'indirizzo a cui inoltrarle, dandone
opportuna  informazione  alla  pubblica  utenza;  a  tal  fine   tali
informazioni  saranno  pubblicate  anche  sul  sito  internet   della
Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it ; 
    b)  esamina  le  istanze  pervenute  e  predispone  l'elenco  dei
progetti che rispondono ai requisiti oggettivi e  soggettivi  di  cui
agli articoli 2 e 3; 
    c) inoltra l'elenco dei progetti al Comitato  storico-scientifico
per gli anniversari di interesse nazionale e ne acquisisce il parere,
attese le finalita' istituzionali di tale organo; 
    d) completa la procedura istruttoria dei progetti e a tal fine: 
      i.  valuta  la   corrispondenza   dei   progetti   proposti   a
finanziamento con la normativa vigente ed in particolare i  contenuti
e le finalita' del presente decreto; 
      ii. verifica la congruita' tecnico economica degli stessi; 
      iii. verifica altresi' la capacita'  dei  singoli  progetti  di
inserirsi in un  sistema  complessivo  integrato,  sotto  il  profilo
culturale, espositivo e di fruibilita' del pubblico; 
    e)  inoltra  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo,  l'elenco   dei
progetti ricevuti ritenuti meritevoli di finanziamento,  specificando
quali intende promuovere o patrocinare.