Art. 6 Commissione interministeriale 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine dello svolgimento della procedura di competenza per l'ammissione al fondo, per i progetti di cui all'art. 5, lettera e), si avvale di una Commissione interministeriale appositamente istituita. 2. La Commissione interministeriale, nominata con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, e' composta da: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo; b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il Bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile; c) un rappresentante del Ministero dei beni, delle attivita' culturali e del turismo; d) un rappresentante del Ministero della difesa. e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) acquisisce il supporto documentale fornito dalla Confederazione, relativo ai progetti ritenuti meritevoli di finanziamento; b) verifica la conformita' dell'istruttoria svolta ai sensi del presente decreto; c) trasmette gli atti dell'istruttoria al competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'espletamento degli adempimenti contabili; d) comunica alla Confederazione l'esito dell'istruttoria sui progetti proposti ai fini dell'erogazione del contributo.