Art. 6 
 
 
                    Commissione interministeriale 
 
  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  al  fine  dello
svolgimento della procedura di competenza per l'ammissione al  fondo,
per i progetti di cui all'art.  5,  lettera  e),  si  avvale  di  una
Commissione interministeriale appositamente istituita. 
  2.  La  Commissione  interministeriale,  nominata  con   successivo
provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, e'  composta
da: 
    a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento per il coordinamento amministrativo; 
    b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  ministri
-  Ufficio  per  il  Bilancio  e  per  il  riscontro  di  regolarita'
amministrativo-contabile; 
    c) un rappresentante del  Ministero  dei  beni,  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
    d) un rappresentante del Ministero della difesa. 
    e)   un    rappresentante    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  3. La Commissione svolge i seguenti compiti: 
    a)   acquisisce   il   supporto   documentale    fornito    dalla
Confederazione,  relativo  ai   progetti   ritenuti   meritevoli   di
finanziamento; 
    b) verifica la conformita' dell'istruttoria svolta ai  sensi  del
presente decreto; 
    c) trasmette gli  atti  dell'istruttoria  al  competente  ufficio
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'espletamento  degli
adempimenti contabili; 
    d) comunica  alla  Confederazione  l'esito  dell'istruttoria  sui
progetti proposti ai fini dell'erogazione del contributo.