Art. 7 Verifica della realizzazione dei progetti 1. I beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a relazionare alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dall'erogazione del finanziamento e nelle scadenze successive concordate con la Confederazione stessa, in merito all'utilizzo dei fondi ricevuti ed ai risultati ottenuti. 2. La Confederazione e' tenuta al corrente di quanto indicato al precedente comma 1. 3. I beneficiari dei finanziamenti sono tenuti altresi', a conclusione dell'utilizzo del finanziamento ricevuto, a comunicare la sussistenza di eventuali residui e a restituire le somme non utilizzate. Il presente decreto e' pubblicato nel sito internet www.governo.it . Roma, 5 luglio 2013 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Patroni Griffi Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 111