Art. 7 
 
 
              Verifica della realizzazione dei progetti 
 
  1. I beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a  relazionare  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   entro   sessanta   giorni
dall'erogazione  del  finanziamento  e  nelle   scadenze   successive
concordate con la Confederazione stessa, in merito  all'utilizzo  dei
fondi ricevuti ed ai risultati ottenuti. 
  2. La Confederazione e' tenuta al corrente di  quanto  indicato  al
precedente comma 1. 
  3.  I  beneficiari  dei  finanziamenti  sono  tenuti  altresi',   a
conclusione dell'utilizzo del finanziamento ricevuto, a comunicare la
sussistenza  di  eventuali  residui  e  a  restituire  le  somme  non
utilizzate. 
  Il presente decreto e' pubblicato nel sito internet  www.governo.it
. 
 
    Roma, 5 luglio 2013 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                         Patroni Griffi               

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 111