Art. 2
1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e
provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro
specificatamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti.
2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4
e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni:
a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e
l'assegnazione delle risorse;
c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e,
comunque, di indirizzo politico;
d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei
Ministri e ai comitati interministeriali;
e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di
amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e
degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta
del Ministero;
f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in
enti, societa', commissioni e comitati;
g) la costituzione di commissioni e comitati;
h) tutte le funzioni e attivita' non specificate all'art. 1.