Art. 2 Riassegnazione dei contributi incassati 1. Le entrate derivanti dai contributi di cui all'art. 1 sono riassegnate con le modalita' prevista dalla normativa vigente in materia, quindi mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sui competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi alle finalita' indicate dall' art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79.