Art. 2
Riassegnazione dei contributi incassati
1. Le entrate derivanti dai contributi di cui all'art. 1 sono
riassegnate con le modalita' prevista dalla normativa vigente in
materia, quindi mediante decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sui competenti capitoli di spesa dello stato di previsione
del Ministero dell'interno relativi alle finalita' indicate dall'
art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79.