Art. 2 
 
 
               Riassegnazione dei contributi incassati 
 
  1. Le entrate derivanti dai  contributi  di  cui  all'art.  1  sono
riassegnate con le modalita'  prevista  dalla  normativa  vigente  in
materia, quindi mediante decreti del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sui competenti capitoli di spesa dello stato  di  previsione
del Ministero dell'interno relativi  alle  finalita'  indicate  dall'
art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79.