IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'articolo 32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n.  298,  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo   30   dicembre   1992,   n.   537,
recante"Attuazione  della  direttiva  92/5/CEE  relativa  a  problemi
sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a
base di carne e di alcuni prodotti di origine animale"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  1996,
n.  656,  recante  "Regolamento  per  l'attuazione  della   direttiva
92/40/CEE  che  istituisce  misure  comunitarie   di   lotta   contro
l'influenza aviaria"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997,
n. 495, concernente "Regolamento recante norme  di  attuazione  della
direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa  a
problemi sanitari in materia di produzione e immissione  sul  mercato
di carni fresche di volatili da cortile"; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  3  agosto  1998,
concernente "Regolamento recante norme di attuazione della  direttiva
94/65/CE,  relativa  ai  requisiti  applicabili  all'immissione   sul
mercato di carni macinate e di preparazione di carni"; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  336,  recante
"Attuazione  delle  direttive  96/22/CE  e  96/23/CE  concernenti  il
divieto di utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica,
tireostatica e delle sostanze ( beta)-agoniste  nelle  produzioni  di
animali e le misure di  controllo  su  talune  sostanze  e  sui  loro
residui negli animali vivi e nei loro prodotti"; 
  Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 2003  n.  225,
recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa  alle  misure
di lotta e di eradicazione del morbo 'lingua blu' degli ovini"; 
  Visto il regolamento (CE) 1099/2009 del Consiglio del 24  settembre
2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento; 
  Visto il regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme  sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
"Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE"; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  142/2011  della  Commissione  del  25
febbraio  2011,  concernente   disposizioni   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine  animale
e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano; 
  Vista l'ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005,  recante  misure
di polizia veterinaria in materia di malattie infettive  e  diffusive
dei volatili da cortile, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione della Commissione  2006/437/CE  che  approva  un
manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo  quanto  previsto
dalla Direttiva 2005/94/CE del Consiglio; 
  Considerata la situazione emergenziale venutasi  a  verificare  sul
territorio della Regione Emilia-Romagna a seguito di  conferma  della
positivita' a un virus dell'influenza aviaria ad  alta  patogenicita'
sottotipo H7N7, in allevamenti avicoli; 
  Considerato che i virus influenzali aviari  ad  alta  patogenicita'
possono  determinare  epidemie  di  ingente  gravita'  con  rilevanti
conseguenze per la produzione  avicola  e  possibili  rischi  per  la
salute umana; 
  Considerato  che  tali  virus  hanno  dimostrato  la  capacita'  di
diffondersi rapidamente tra gli allevamenti; 
  Considerato che le caratteristiche produttive del comparto avicolo,
organizzato in filiera, rendono necessario procedere con rapidita'  e
rigore  all'estinzione  dei  focolai,  mediante  l'abbattimento   dei
volatili e lo  smaltimento  delle  carcasse,  nel  piu'  breve  tempo
possibile per prevenire la propagazione del virus a salvaguardia  del
comparto avicolo nazionale; 
  Sentito l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede
del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria; 
  Preso atto della decisione di esecuzione della Commissione  europea
2013/443/UE  del  27  agosto  2013,  riguardante  alcune  misure   di
protezione  contro  l'influenza   aviaria   ad   alta   patogenicita'
appartenente al sottotipo H7N7 in Italia; 
  Considerato il dispositivo dirigenziale, prot. DGSAF n.  16501  del
29 agosto 2013, recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione
per  contenere  l'eventuale  diffusione  del   virus   dell'influenza
aviaria, inclusa l'istituzione di un'ulteriore zona di restrizione; 
  Ritenuto   di   dover   coadiuvare   nell'emergenza   la    Regione
Emilia-Romagna attraverso un'unita' di supporto nella gestione  delle
misure previste e nelle attivita' di estinzione dei  focolai,  unita'
composta da personale del Ministero della salute nonche' da personale
del  Ministero  della  difesa  appartenente  al   Comando   logistico
dell'Esercito; 
  Acquisita la disponibilita' del Ministero della difesa; 
  Visto il decreto ministeriale 8  luglio  2013,  recante  delega  di
attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di  competenza
dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato  On.le  Paolo  Fadda
(registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013, registro  n.  10,
foglio n. 367); 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Supporto alla regione 
 
  1. Al fine di garantire il rapido svolgimento delle  operazioni  in
conformita'  alle  norme  vigenti  in  materia  di  sanita'  animale,
biosicurezza  e  benessere  animale,   la   Regione   Emilia-Romagna,
nell'attuazione  delle  misure  in   vigore   e   nell'esecuzione   e
completamento della attivita' di estinzione dei focolai di  influenza
aviaria,  nonche'  nelle   attivita'   di   abbattimento   preventivo
autorizzate dal Ministero della salute, e' coadiuvata da un'unita' di
supporto, composta  da  personale  del  Ministero  della  salute  del
Ministero della difesa -  Dipartimento  di  Veterinaria  del  Comando
Logistico dell'Esercito. 
  2. L'unita' di supporto  puo'  avvalersi  dell'ausilio  tecnico  di
personale esperto del settore avicolo.