IL DIRETTORE CENTRALE 
                       della finanza pubblica 
 
   Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.
54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013,  n.  85,
in base al  quale,  nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della
disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio  immobiliare,  per
l'anno 2013, il versamento della prima rata  dell'imposta  municipale
propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012,  n.
214, fissato al 16 giugno  2013,  e'  sospeso  per  le  categorie  di
immobili indicati nei successivi punti a), b) e c) del medesimo comma
1; 
  Visto  il  successivo  comma  2,  del   citato   articolo   1   del
decreto-legge 21  maggio  2013,  n.  54,  che  dispone,  fino  al  30
settembre 2013, un ulteriore incremento del limite massimo di ricorso
all'anticipazione di tesoreria di  cui  all'articolo  222  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  come  modificato,  per
l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9,  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35; 
  Visto  il  seguente  comma  3,  del   ripetuto   articolo   1   del
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che attribuisce  ad  un  decreto
del Ministero dell'Interno il compito di determinare le modalita' e i
termini con i quali i comuni possono chiedere al  medesimo  Ministero
il  rimborso  degli  oneri  per  interessi  per  l'attivazione  delle
maggiori anticipazioni  di  tesoreria  conseguenti  alla  sospensione
della prima  rata  dell'imposta  municipale  propria,  fissata  dalla
disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013; 
  Visto l'articolo 1,  comma  3-bis,  del  citato  decreto  legge  n.
54/2013 che recita: «L'applicazione delle disposizioni dei commi 2  e
3 e' estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche  alle  unioni
di comuni con riferimento, in tutto o in parte e  in  alternativa  al
suo  utilizzo  da  parte  del  singolo  comune,   all'incremento   di
anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun  comune  componente
dell'unione   ai   sensi   del    comma    2.    Alla    restituzione
dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione
nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno
di essi». 
  Visto  il  successivo  articolo  2,   comma   1,   del   richiamato
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che stabilisce che  in  caso  di
mancata adozione della riforma prevista dallo  stesso  decreto  legge
entro  la  data  del  31  agosto  2013,  continua  ad  applicarsi  la
disciplina vigente e  il  termine  di  versamento  della  prima  rata
dell'imposta municipale propria di cui  al  medesimo  articolo  1  e'
fissato al 16 settembre 2013; 
  Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno
2013 e' stato approvato il modello  di  comunicazione  da  parte  dei
comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013  al  16
settembre 2013 per  l'attivazione  della  maggiori  anticipazioni  di
tesoreria utilizzate in conseguenza  della  sospensione  della  prima
rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma  1,
del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto  2013,  n.
102, che ha abolito la  prima  rata  IMU  per  l'anno  2013  per  gli
immobili oggetto della sospensione disposta con il decreto  legge  21
maggio 2013 n. 54; 
  Ritenuto, a seguito dell'abolizione della prima rata IMU per l'anno
2013,  che  gli  oneri  per  interessi  sostenuti  dai   comuni   per
l'attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in
conseguenza  della  soppressione  della   prima   rata   dell'imposta
municipale propria decorrono dal 16 giugno  2013  (data  della  prima
rata dell'imposta  municipale  propria,  fissata  dalla  disposizione
normativa in materia) al 30 settembre  2013  (data  di  scadenza  per
l'utilizzo dell'ulteriore incremento del limite  massimo  di  ricorso
all'anticipazione di tesoreria); 
  Considerato che la copertura dell'onere derivante dall'applicazione
delle disposizioni  di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 54 del 2013, sara' assicurata nel limite massimo  delle
risorse  stanziate  per  tale  finalita'  e  che  qualora   l'importo
complessivo dei dati certificati risultasse  superiore,  il  rimborso
verra' disposto in proporzione ai fondi disponibili; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   Pubblica   Amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di predisporre un  nuovo  modello
di certificazione, sostitutivo di quello approvato  con  decreto  del
Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013, per la comunicazione  degli
oneri per interessi sostenuti dai comuni dal 16  giugno  2013  al  30
settembre 2013, per l'attivazione  delle  maggiori  anticipazioni  di
tesoreria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modello di certificazione 
 
  1. E' approvato il modello A, che costituisce parte integrante  del
presente decreto, relativo alla comunicazione  da  parte  dei  comuni
degli oneri  per  interessi  sostenuti  dal  16  giugno  2013  al  30
settembre 2013 per  l'attivazione  delle  maggiori  anticipazioni  di
tesoreria utilizzate in conseguenza  della  sospensione  della  prima
rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma  1,
del decreto-legge 21 maggio  2013,  n.  54,  che  sostituisce  quello
approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013.