Art. 2 
 
 
                 Modalita' e termini di trasmissione 
 
  1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio a pena di decadenza del 30 ottobre  2013,  sono  tenuti  a
trasmettere la certificazione di cui all'articolo  1,  esclusivamente
con  modalita'  telematica,  munita  della  sottoscrizione,  mediante
apposizione  di  firma  digitale,  del  segretario  comunale  e   del
responsabile del servizio finanziario.