Art. 2 
 
  1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione dei candidati  secondo
le modalita' previste dal  decreto  ministeriale  30  settembre  2011
citato in premessa. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 agosto 2013 
 
                                                Il Ministro: Carrozza