Art. 2
Termini di applicazione
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Limitatamente alle DOCG i cui vigenti disciplinari di produzione
non contemplano disposizioni limitative per l'uso delle chiusure dei
recipienti, il termine di entrata in vigore della modifica di cui
all'art. 1, punto 2), del presente decreto e' prorogato di sei mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2013
Il Ministro: De Girolamo