IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche»; Visto il comma 1 del citato art. 16 che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalita' per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e delle modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2013, di approvazione della Strategia energetica nazionale; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Una quota dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) di cui al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), versata dai soggetti di nuova costituzione che hanno sede legale nelle regioni a statuto ordinario e svolgono nelle stesse regioni, in base a concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, le attivita' di coltivazione relative a progetti di sviluppo presentati a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, individuate dalla codifica ATECO B06, relativamente alla attivita' prevalente, e' iscritta in apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato di seguito "Fondo". La quota e' determinata applicando all'imposta complessivamente versata dai soggetti di cui al comma 1, nettizzata come indicato al comma 2 dell'art. 2, l'aliquota del 30 per cento, fino ad un ammontare non superiore a euro 130.000.000, e l'aliquota del 15 per cento sull'eccedenza. I soggetti di cui al primo periodo non possono esercitare le opzioni di cui agli articoli 115 e 117 del TUIR. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato a finanziare interventi per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi, relativi agli Accordi di sviluppo di cui all'art. 3. 3. L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo regionale, provinciale o locale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. 4. La quota di cui al comma 1 e' riferita all'imposta sul reddito delle societa' relativa ai nuovi progetti di sviluppo, di cui al medesimo comma 1, coerenti con la strategia energetica nazionale e realizzati nell'ambito di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma.