IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  16  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
recante  «Sviluppo  di  risorse  energetiche  e  minerarie  nazionali
strategiche»; 
  Visto il comma 1 del citato art. 16 che demanda a  un  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello  sviluppo  economico,  la  definizione  delle   modalita'   per
individuare le maggiori entrate  effettivamente  realizzate  e  delle
modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori  entrate  per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di  crescita
dei  territori  di  insediamento  degli  impianti  produttivi  e  dei
territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto interministeriale 8 marzo  2013,  di  approvazione
della Strategia energetica nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Una quota dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) di  cui
al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(TUIR), versata dai soggetti di nuova  costituzione  che  hanno  sede
legale nelle regioni a statuto  ordinario  e  svolgono  nelle  stesse
regioni, in base a concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi in terraferma, le  attivita'  di  coltivazione  relative  a
progetti  di  sviluppo  presentati  a   decorrere   dalla   data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   del   presente   decreto,
individuate dalla codifica ATECO B06,  relativamente  alla  attivita'
prevalente, e' iscritta in apposito Fondo dello stato  di  previsione
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  denominato  di   seguito
"Fondo".   La   quota   e'   determinata    applicando    all'imposta
complessivamente versata dai soggetti di cui al comma  1,  nettizzata
come indicato al comma 2 dell'art. 2, l'aliquota del  30  per  cento,
fino ad un ammontare non superiore a euro 130.000.000,  e  l'aliquota
del 15 per cento sull'eccedenza. I soggetti di cui al  primo  periodo
non possono esercitare le opzioni di cui agli articoli 115 e 117  del
TUIR. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato a finanziare  interventi
per lo sviluppo  di  progetti  infrastrutturali  e  occupazionali  di
crescita dei territori di insediamento degli  impianti  produttivi  e
dei territori limitrofi, relativi agli Accordi  di  sviluppo  di  cui
all'art. 3. 
  3. L'intervento  del  Fondo  e'  finalizzato  al  finanziamento  di
progetti  strategici,  sia  di  carattere  infrastrutturale  sia   di
carattere immateriale, di rilievo regionale,  provinciale  o  locale,
aventi natura di grandi progetti  o  di  investimenti  articolati  in
singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra
loro funzionalmente connessi, in relazione a  obiettivi  e  risultati
quantificabili e misurabili, anche  per  quanto  attiene  al  profilo
temporale. 
  4. La quota di cui al comma 1 e' riferita all'imposta  sul  reddito
delle societa' relativa ai nuovi progetti  di  sviluppo,  di  cui  al
medesimo comma 1, coerenti con la strategia  energetica  nazionale  e
realizzati nell'ambito di concessioni di coltivazione di  idrocarburi
in terraferma.