Art. 2 
 
 
             Programmazione del Fondo ed individuazione 
           degli interventi o dei programmi da finanziare 
 
  1. L'imposta versata dai  soggetti  di  cui  all'art.  1  affluisce
distintamente per saldo e acconto in appositi articoli  del  capitolo
1024 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. 
  2.  Annualmente,  una  quota  corrispondente  alla  misura  di  cui
all'art. 1, comma 1, delle somme affluite  nell'esercizio  precedente
agli appositi articoli di cui al comma 1, nettizzate dei crediti IRES
utilizzati in compensazione in sede di  versamento  unitario  con  il
modello F24 ovvero rimborsati dall'Agenzia delle entrate e'  iscritta
- comunque per un importo complessivo non superiore a 50  milioni  di
euro annui - sul Fondo, per essere destinata al  finanziamento  degli
interventi indicati ai commi 2 e 3 dell'art.  1.  Fermo  restando  il
limite massimo di iscrizione di 50 milioni di euro, nel caso  in  cui
la predetta quota superi l'importo di 50 milioni  di  euro,  ai  fini
della ripartizione  delle  risorse  del  fondo  tra  i  territori  di
insediamento dei nuovi impianti  produttivi  che  hanno  generato  il
maggior gettito, si adottera' il criterio proporzionale. 
  3. L'iscrizione annuale di cui al comma 2 ha luogo con  il  disegno
di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso. 
  4. Entro il mese di marzo di ciascun anno, l'Agenzia delle  entrate
comunica ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dello  sviluppo
economico l'ammontare dei versamenti IRES e  delle  compensazioni  di
crediti IRES effettuati, nell'anno precedente, dai  soggetti  di  cui
all'art. 1, attraverso il  sistema  dei  versamenti  unitari  di  cui
all'art. 17 del decreto legislativo n. 241  del  1997,  distinti  per
soggetto passivo, nonche' l'importo  dei  rimborsi  di  crediti  IRES
erogati, nello stesso periodo, in favore dei  medesimi  soggetti.  Ai
fini di cui  al  periodo  precedente,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico comunica  all'Agenzia  delle  entrate,  entro  il  mese  di
febbraio, l'elenco dei soggetti, con i relativi codici fiscali, per i
quali occorre fornire le informazioni. 
  5. Entro il successivo mese di ottobre il Ministero dello  sviluppo
economico trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze,  per
la conseguente ripartizione delle risorse del Fondo,  l'elenco  degli
interventi o dei programmi da finanziare rientranti negli accordi  di
cui all'art. 3, nel limite delle risorse disponibili.