Art. 2 Programmazione del Fondo ed individuazione degli interventi o dei programmi da finanziare 1. L'imposta versata dai soggetti di cui all'art. 1 affluisce distintamente per saldo e acconto in appositi articoli del capitolo 1024 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. 2. Annualmente, una quota corrispondente alla misura di cui all'art. 1, comma 1, delle somme affluite nell'esercizio precedente agli appositi articoli di cui al comma 1, nettizzate dei crediti IRES utilizzati in compensazione in sede di versamento unitario con il modello F24 ovvero rimborsati dall'Agenzia delle entrate e' iscritta - comunque per un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro annui - sul Fondo, per essere destinata al finanziamento degli interventi indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 1. Fermo restando il limite massimo di iscrizione di 50 milioni di euro, nel caso in cui la predetta quota superi l'importo di 50 milioni di euro, ai fini della ripartizione delle risorse del fondo tra i territori di insediamento dei nuovi impianti produttivi che hanno generato il maggior gettito, si adottera' il criterio proporzionale. 3. L'iscrizione annuale di cui al comma 2 ha luogo con il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso. 4. Entro il mese di marzo di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate comunica ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico l'ammontare dei versamenti IRES e delle compensazioni di crediti IRES effettuati, nell'anno precedente, dai soggetti di cui all'art. 1, attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, distinti per soggetto passivo, nonche' l'importo dei rimborsi di crediti IRES erogati, nello stesso periodo, in favore dei medesimi soggetti. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio, l'elenco dei soggetti, con i relativi codici fiscali, per i quali occorre fornire le informazioni. 5. Entro il successivo mese di ottobre il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, per la conseguente ripartizione delle risorse del Fondo, l'elenco degli interventi o dei programmi da finanziare rientranti negli accordi di cui all'art. 3, nel limite delle risorse disponibili.