Art. 3 Accordi istituzionali di sviluppo 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula con ogni Regione e amministrazione competente per i nuovi progetti di sviluppo di cui all'art. 1, comma 4, specifici accordi istituzionali di sviluppo ai sensi della normativa vigente (di seguito «Accordo») per individuare gli interventi infrastrutturali e occupazionali finanziati con il Fondo, nonche' i tempi e le modalita' di attuazione, di monitoraggio e revoca in caso di mancato utilizzo delle risorse. L'accordo viene aggiornato annualmente sulla base delle risorse che si rendono disponibili e del monitoraggio degli interventi. 2. Ogni Accordo esplicita per ogni intervento il crono-programma, le responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo inoltre le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, l'Accordo definisce le attivita' che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo crono-programma, meccanismi di controllo delle attivita' loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilita' civile e di decadenza. 3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nell'accordo istituzionale di sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalita' organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia. 4. Le risorse del Fondo, ripartite a favore degli interventi o programmi individuati ai sensi dell'art. 2, comma 5, sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la piena tracciabilita' delle risorse attribuite, iscrivono nei relativi bilanci fondi a destinazione vincolata attribuendo loro una autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo,. 5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e vigilata dal Ministero dello sviluppo economico che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali assicurando, altresi', il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali. Ai fini del monitoraggio dell'intervento, i dati relativi agli interventi finanziati confluiscono nella banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.