Art. 3 
 
 
                  Accordi istituzionali di sviluppo 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, il Ministero dello  sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
stipula con ogni Regione e amministrazione  competente  per  i  nuovi
progetti di sviluppo di cui all'art. 1, comma  4,  specifici  accordi
istituzionali di  sviluppo  ai  sensi  della  normativa  vigente  (di
seguito «Accordo») per individuare gli interventi infrastrutturali  e
occupazionali finanziati con il Fondo, nonche' i tempi e le modalita'
di attuazione, di monitoraggio e revoca in caso di  mancato  utilizzo
delle risorse. L'accordo  viene  aggiornato  annualmente  sulla  base
delle risorse che si rendono disponibili  e  del  monitoraggio  degli
interventi. 
  2. Ogni Accordo esplicita per ogni intervento  il  crono-programma,
le responsabilita' dei contraenti, i  criteri  di  valutazione  e  di
monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze,  prevedendo
inoltre  le  condizioni  di  definanziamento  anche  parziale   degli
interventi. In caso di partecipazione dei  concessionari  di  servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria  di
interventi o al  programma  da  realizzare,  l'Accordo  definisce  le
attivita' che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
crono-programma,  meccanismi  di  controllo  delle   attivita'   loro
demandate, sanzioni e  garanzie  in  caso  di  inadempienza,  nonche'
apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il  rispetto
degli impegni assunti inserendo a  tal  fine  obbligatoriamente,  nei
contratti   con   i   concessionari,   clausole    inderogabili    di
responsabilita' civile e di decadenza. 
  3.  La  progettazione,  l'approvazione  e  la  realizzazione  degli
interventi individuati  nell'accordo  istituzionale  di  sviluppo  e'
disciplinata dalle norme di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163. Per i medesimi  interventi,  si  applicano  le  vigenti
disposizioni  in  materia  di   prevenzione   e   repressione   della
criminalita' organizzata e dei tentativi  di  infiltrazione  mafiosa,
ivi comprese  quelle  concernenti  le  comunicazioni  e  informazioni
antimafia. 
  4. Le risorse del Fondo, ripartite  a  favore  degli  interventi  o
programmi individuati ai sensi dell'art. 2, comma 5, sono  trasferite
ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa.  I  soggetti  assegnatari,  al  fine  di  garantire  la  piena
tracciabilita'  delle  risorse  attribuite,  iscrivono  nei  relativi
bilanci fondi a destinazione vincolata attribuendo loro una  autonoma
evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione,  che
gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo,. 
  5. L'attuazione degli  interventi  e'  coordinata  e  vigilata  dal
Ministero dello sviluppo economico che controlla, monitora  e  valuta
gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione  con  le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali  e  locali
assicurando, altresi', il necessario  supporto  tecnico  e  operativo
senza  nuovi  o   maggiori   oneri   nell'ambito   delle   competenze
istituzionali. Ai  fini  del  monitoraggio  dell'intervento,  i  dati
relativi agli interventi finanziati confluiscono nella banca dati  di
cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.