Art. 4 
 
 
                              Efficacia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle  societa'
costituite a decorrere dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, che realizzano nuovi progetti di  cui
all'art. 1, comma 4 . 
  2. Il presente decreto si applica per i dieci  periodi  di  imposta
successivi  al  rilascio  dell'autorizzazione   all'esercizio   degli
impianti relativi ai nuovi progetti di sviluppo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 settembre 2013 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                   Saccomanni         
 
 
       Il Ministro 
dello sviluppo economico 
         Zanonato