Art. 4 Efficacia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle societa' costituite a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, che realizzano nuovi progetti di cui all'art. 1, comma 4 . 2. Il presente decreto si applica per i dieci periodi di imposta successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti relativi ai nuovi progetti di sviluppo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2013 Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato